Art. 23 
 
 
              Semplificazione elenchi intrastat servizi 
 
  1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
d'intesa con l'Istituto nazionale di  statistica,  da  emanare  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli  elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da  quelle
di  cui  agli  articoli  7-quater  e  7-quinquies  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute,  al  fine  di
ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i
numeri di identificazione IVA delle controparti ed il  valore  totale
delle transazioni suddette, il  codice  identificativo  del  tipo  di
prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Il  testo  vigente  del  richiamato  art.  50,   del
          decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331  (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   Centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), convertito dalla legge  29  ottobre  1993,  n.
          427, e' il seguente: 
              «Art.    50    (Obblighi    connessi    agli     scambi
          intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di  cui
          all'art. 41, commi 1, lettera a), e  2,  lettera  c),  sono
          effettuate senza applicazione  dell'imposta  nei  confronti
          dei  cessionari  che  abbiano  comunicato  il   numero   di
          identificazione agli stessi attribuito dallo  Stato  membro
          di appartenenza. 
              2.  Agli  effetti  della  disposizione  del   comma   1
          l'ufficio, su richiesta degli  esercenti  imprese,  arti  e
          professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro delle finanze , conferma la validita'  del  numero
          di identificazione attribuito al cessionario o  committente
          da altro Stato membro della  Comunita'  economica  europea,
          nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
          sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 
              3.  Chi  effettua  acquisti  intracomunitari   soggetti
          all'imposta deve comunicare all'altra parte  contraente  il
          proprio numero di partita IVA, come integrato agli  effetti
          delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
          di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
          fisiche non operanti  nell'esercizio  di  imprese,  arti  e
          professioni. 
              4. I soggetti di cui  all'art.  4,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che non  hanno  optato
          per    l'applicazione    dell'imposta    sugli     acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari  soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  e'  presentata,   in   via
          telematica,  anteriormente  all'effettuazione  di   ciascun
          acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA  a
          seguito  di  dichiarazione,  redatta  in   conformita'   ad
          apposito modello approvato con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, resa dai  soggetti  interessati
          al momento del superamento del limite di cui  all'art.  38,
          comma 5, lettera c), del presente decreto. 
              5. I movimenti relativi a beni spediti in  altro  Stato
          della Comunita' economica europea o da  questo  provenienti
          in base ad uno dei titoli non traslativi  di  cui  all'art.
          38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
          registro, tenuto e conservato  a  norma  dell'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              6.  I  contribuenti  presentano   in   via   telematica
          all'Agenzia delle dogane gli  elenchi  riepilogativi  delle
          cessioni e degli acquisti  intracomunitari,  nonche'  delle
          prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
          articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro della Comunita' e quelle da questi ultimi  ricevute.
          I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del
          1972,  presentano  l'elenco  riepilogativo  degli  acquisti
          intracomunitari di beni e delle prestazioni di  servizi  di
          cui al  comma  1  dello  stesso  art.  7-ter,  ricevute  da
          soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro  della
          Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle  prestazioni  di
          servizi  di  cui  al  primo  ed  al  secondo  periodo   non
          comprendono le  operazioni  per  le  quali  non  e'  dovuta
          l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il
          destinatario. 
              6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti  le
          modalita' ed i termini per la presentazione  degli  elenchi
          di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste  formulate
          dall'Istituto nazionale di statistica. 
              6-ter. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane di  concerto  con  il  Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  d'intesa  con  l'Istituto  nazionale  di
          statistica, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata
          in vigore della presente  disposizione,  sono  approvati  i
          modelli  e   le   relative   istruzioni   applicative,   le
          caratteristiche tecniche per la  trasmissione,  nonche'  le
          procedure ed i termini per l'invio  dei  dati  all'Istituto
          nazionale di statistica. 
              7.  Le  operazioni  intracomunitarie   per   le   quali
          anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
          emessa  fattura  o  pagato  in  tutto   o   in   parte   il
          corrispettivo devono essere comprese negli elenchi  di  cui
          al comma 6 con riferimento al periodo nel corso  del  quale
          e' stata eseguita la consegna o  spedizione  dei  beni  per
          l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. 
              8.». 
              - Il testo vigente dei richiamati articoli  7-quater  e
          7-quinquies  del  citato  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente: 
              «Art. 7-quater (Territorialita' - Disposizioni relative
          a particolari prestazioni di servizi). -  1.  In  deroga  a
          quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato: 
              a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di   agenzia,   la
          fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in  settori
          con funzioni analoghe, ivi inclusa  quella  di  alloggi  in
          campi di vacanza o in terreni attrezzati per il  campeggio,
          la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
          e  le  prestazioni  inerenti   alla   preparazione   e   al
          coordinamento  dell'esecuzione  dei   lavori   immobiliari,
          quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato; 
              b)  le  prestazioni  di  trasporto  di  passeggeri,  in
          proporzione alla distanza  percorsa  nel  territorio  dello
          Stato; 
              c) le prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e  di
          catering diverse da quelle di cui alla lettera  d),  quando
          sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; 
              d)  le  prestazioni  di  ristorazione  e  di   catering
          materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
          treno nel corso della parte di un trasporto  di  passeggeri
          effettuata all'interno della  Comunita',  se  il  luogo  di
          partenza del trasporto  e'  situato  nel  territorio  dello
          Stato; 
              e)  le  prestazioni  di  servizi  di  locazione,  anche
          finanziaria, noleggio e simili, a breve termine,  di  mezzi
          di trasporto quando gli stessi sono  messi  a  disposizione
          del destinatario nel territorio dello Stato  e  sempre  che
          siano   utilizzate   all'interno   del   territorio   della
          Comunita'.   Le   medesime   prestazioni   si   considerano
          effettuate nel territorio dello Stato  quando  i  mezzi  di
          trasporto sono messi a disposizione del destinatario al  di
          fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati  nel
          territorio dello Stato. 
              Art.  7-quinquies   (Territorialita'   -   Disposizioni
          relative alle prestazioni di servizi culturali,  artistici,
          sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e  simili).  -
          1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1: 
              a) le prestazioni  di  servizi  relativi  ad  attivita'
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni,  le
          prestazioni  di  servizi  degli  organizzatori   di   dette
          attivita', nonche' le  prestazioni  di  servizi  accessorie
          alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
          medesime  attivita'  sono  ivi  materialmente  svolte.   La
          disposizione del periodo precedente si applica  anche  alle
          prestazioni di servizi per  l'accesso  alle  manifestazioni
          culturali, artistiche, sportive,  scientifiche,  educative,
          ricreative e  simili,  nonche'  alle  relative  prestazioni
          accessorie; 
              b)  le  prestazioni  di   servizi   per   l'accesso   a
          manifestazioni     culturali,     artistiche,     sportive,
          scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi  comprese
          fiere ed esposizioni, nonche'  le  prestazioni  di  servizi
          accessorie  connesse  con  l'accesso,  rese  a  committenti
          soggetti passivi si considerano effettuate  nel  territorio
          dello  Stato  quando  ivi  si  svolgono  le  manifestazioni
          stesse.».