Art. 23 
 
            Classifiche di segretezza e funzione del NOS 
 
  1.  La  trattazione  di  informazioni  classificate  RISERVATO   e'
consentita esclusivamente a coloro che hanno necessita' di conoscerle
per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attivita'  e  che
siano a conoscenza delle misure poste a tutela delle stesse  e  delle
connesse responsabilita'. 
  2. La  trattazione  di  informazioni  classificate  RISERVATISSIMO,
SEGRETO o SEGRETISSIMO e'  consentita  esclusivamente  a  coloro  che
hanno  necessita'  di  conoscerle  per  lo  svolgimento  del  proprio
incarico, funzione o attivita', che siano a conoscenza  delle  misure
poste a tutela delle stesse e delle connesse  responsabilita'  e  che
siano in possesso  del  NOS  di  adeguato  livello  di  classifica  e
qualifica. 
  3. Il NOS e' richiesto, per una  determinata  persona  fisica,  dal
soggetto pubblico o  privato  abilitato  che  intende  impiegarla  in
attivita' che comportano la trattazione di informazioni protette  con
classifica superiore a RISERVATO. Il NOS per le  persone  fisiche  e'
altresi'  chiesto  dall'amministrazione  o  ente  nell'ambito   della
procedura per la costituzione di  un'organizzazione  di  sicurezza  e
dall'operatore economico  nell'ambito  delle  procedure  di  rilascio
dell'abilitazione di sicurezza industriale. 
  4. Ai fini del rilascio del NOS,  i  soggetti  pubblici  e  privati
legittimati   alla   trattazione   di    informazioni    classificate
definiscono,  sulla  base  dei  rispettivi  ordinamenti  interni   ed
esigenze  funzionali,  gli  incarichi  che   comportano   l'effettiva
necessita' di trattare  informazioni  protette  dalla  classifica  di
SEGRETISSIMO, SEGRETO o RISERVATISSIMO. 
  5.  Nell'esecuzione  di  contratti   classificati   RISERVATO   che
prevedano  l'accesso  stabile  ad  informazioni  di  tale  classifica
l'operatore economico tiene un elenco delle persone che  autorizza  a
tale accesso.