Art. 23 
 
 
                             Valutazione 
 
  1. L'avvio della  risoluzione  o  la  riduzione  e  conversione  di
azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale  ai  sensi
del Capo II nei confronti di un soggetto di  cui  all'articolo  2  e'
preceduto da una valutazione equa, prudente e  realistica  delle  sue
attivita' e passivita'. 
  2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da
un esperto indipendente, ivi  incluso  il  commissario  straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 
  3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti
dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di  dolo
o colpa grave. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 71  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  71  (Organi  della  procedura).  -  1.  Con   il
          provvedimento  di  scioglimento  degli  organi   la   Banca
          d'Italia nomina: 
              a) uno o piu' commissari straordinari; 
              b) un comitato  di  sorveglianza,  composto  da  tre  a
          cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il  proprio
          presidente. 
              2. Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della
          nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina
          degli organi della procedura e del presidente del  comitato
          di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel   registro   delle
          imprese. 
              3. 
              4.  Le  indennita'  spettanti  ai   commissari   e   ai
          componenti il comitato  di  sorveglianza  sono  determinate
          dalla Banca  d'Italia  in  base  ai  criteri  dalla  stessa
          stabiliti e sono  a  carico  della  banca  sottoposta  alla
          procedura. Se necessario, esse  possono  essere  anticipate
          dalla Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia,  per  ragioni  d'urgenza  e  fino
          all'insediamento degli organi straordinari,  puo'  nominare
          commissario provvisorio un proprio funzionario, che  assume
          i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si
          applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 
              6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
          di  onorabilita'  stabiliti  ai  sensi  dell'art.   26.   I
          commissari  devono,  inoltre,   possedere   le   competenze
          necessarie per  svolgere  le  proprie  funzioni  ed  essere
          esenti da conflitti di interesse.".