Art. 23 Valutazione 1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'. 2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 71 (Organi della procedura). - 1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina: a) uno o piu' commissari straordinari; b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese. 3. 4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia. 5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9. 6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 26. I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.".