Art. 23 
 
 
           Verbale della vendita sincrona e sincrona mista 
 
  1. Per la redazione del verbale, il giudice o  il  referente  della
procedura puo' utilizzare i dati riportati nel portale della  vendita
telematica e  quelli  ivi  immessi  nel  corso  delle  operazioni.  I
predetti dati sono trasmessi dal gestore al giudice  o  al  referente
della procedura al termine delle operazioni di vendita. In ogni caso,
il  gestore  deve  trasmettere  un  elenco,  sottoscritto  con  firma
digitale, dei rilanci e di coloro che li  hanno  effettuati,  i  dati
identificativi  dell'aggiudicatario,  la  cauzione  da   quest'ultimo
versata e il prezzo di aggiudicazione, nonche' i dati  identificativi
degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi
dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate.