Art. 23 
 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
  94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di  imballaggio.  Procedura  di
  infrazione n. 2014/2123 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 217: 
  1)  al  comma  2,  le  parole:  «imballaggi  immessi  sul   mercato
nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «imballaggi  immessi  sul
mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce
o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»; 
  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva  94/62/CE  e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,
e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggi
conformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE»; 
    b) all'articolo 218, comma 1: 
      1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»
sono sostituite dalla seguente: «metano»; 
      2) alla lettera z),  le  parole:  «soggetti  interessati»  sono
sostituite dalla seguente: «soggetti»; 
    c) all'articolo 226, comma 3: 
      1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere
commercializzati solo imballaggi  rispondenti  a  tutti  i  requisiti
essenziali  stabiliti   dalla   direttiva   94/62/CEE   e   riportati
nell'allegato  F  alla  parte  quarta  del  presente  decreto.   Tali
requisiti  si  presumono  soddisfatti  quando  gli  imballaggi  siano
conformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   di
riferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  tali
norme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  europei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In  mancanza
delle norme  armonizzate,  i  requisiti  essenziali  stabiliti  nella
direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato  F  alla  parte
quarta del presente  decreto  si  presumono  soddisfatti  quando  gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»; 
    d) all'allegato E alla  parte  quarta,  al  numero  1),  dopo  le
parole: «e fino all'80% in peso  dei  rifiuti  di  imballaggio»  sono
inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno  raggiunti
i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i». 
 
          Note all'art. 23: 
              Gli articoli 217, 218, 226 e l'allegato  E  alla  parte
          IV, n.1), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  14  aprile  2006,  n.  88,  S.O.  n.  96,   come
          modificati dalla presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 217 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          titolo  disciplina  la  gestione  degli  imballaggi  e  dei
          rifiuti  di  imballaggio  sia  per  prevenirne  e   ridurne
          l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di
          tutela dell'ambiente, sia per  garantire  il  funzionamento
          del  mercato,  nonche'  per  evitare  discriminazioni   nei
          confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere  di
          ostacoli agli scambi  e  distorsioni  della  concorrenza  e
          garantire il massimo rendimento possibile degli  imballaggi
          e dei rifiuti di imballaggio, in conformita' alla direttiva
          94/62/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 1994, come integrata e modificata dalla  direttiva
          2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  di  cui
          la  parte   quarta   del   presente   decreto   costituisce
          recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione
          devono essere aperti alla  partecipazione  degli  operatori
          economici interessati. 
              2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione
          di tutti gli imballaggi  immessi  sul  mercato  dell'Unione
          europea e di tutti i rifiuti di imballaggio  derivanti  dal
          loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie,  esercizi
          commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da
          qualunque altro soggetto che produce o utilizza  imballaggi
          o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i  materiali  che
          li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli
          imballaggi  nel  loro  complesso  garantiscono,  secondo  i
          principi della «responsabilita' condivisa»,  che  l'impatto
          ambientale degli imballaggi e dei  rifiuti  di  imballaggio
          sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. 
              3. Restano fermi i  vigenti  requisiti  in  materia  di
          qualita'  degli  imballaggi,  come  quelli  relativi   alla
          sicurezza, alla protezione della salute  e  all'igiene  dei
          prodotti imballati,  nonche'  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 
              3-bis. In attuazione dell'articolo 18  della  direttiva
          94/62/CE  e  fatte  salve  le  ipotesi  di  deroga  a  tale
          disposizione previste dalla medesima direttiva o  da  altre
          disposizioni   dell'ordinamento   europeo,   e'   garantita
          l'immissione  sul  mercato   nazionale   degli   imballaggi
          conformi alle previsioni del  presente  titolo  e  ad  ogni
          altra  disposizione  normativa  adottata  nel  rispetto  di
          quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE." 
              "Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo si intende per: 
              a) imballaggio: il prodotto, composto di  materiali  di
          qualsiasi natura, adibito a  contenere  determinate  merci,
          dalle materie prime ai prodotti finiti,  a  proteggerle,  a
          consentire la loro manipolazione e  la  loro  consegna  dal
          produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
          la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
          allo stesso scopo; 
              b) imballaggio per la vendita o  imballaggio  primario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per  il
          consumatore; 
              c)  imballaggio  multiplo  o  imballaggio   secondario:
          imballaggio concepito in modo da costituire, nel  punto  di
          vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita'  di
          vendita, indipendentemente dal fatto che sia  venduto  come
          tale all'utente  finale  o  al  consumatore,  o  che  serva
          soltanto a facilitare il rifornimento  degli  scaffali  nel
          punto di vendita. Esso puo'  essere  rimosso  dal  prodotto
          senza alterarne le caratteristiche; 
              d)  imballaggio  per   il   trasporto   o   imballaggio
          terziario: imballaggio concepito in modo da  facilitare  la
          manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
          ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
          oppure  di  imballaggi  multipli  per   evitare   la   loro
          manipolazione ed i danni connessi al trasporto,  esclusi  i
          container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
          aerei; 
              e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
          di imballaggio che e'  stato  concepito  e  progettato  per
          sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo
          di  viaggi  o  rotazioni  all'interno  di  un  circuito  di
          riutilizzo; 
              f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
          di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto  di
          cui all'articolo  183,  comma  1,  lettera  a),  esclusi  i
          residui della produzione; 
              g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di
          gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); 
              h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo
          sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti,  della
          quantita'  e  della  nocivita'  per  l'ambiente  sia  delle
          materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e  nei
          rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e  rifiuti  di
          imballaggio nella fase del processo di produzione,  nonche'
          in quella della commercializzazione,  della  distribuzione,
          dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; 
              i)  riutilizzo:  qualsiasi   operazione   nella   quale
          l'imballaggio concepito e progettato  per  poter  compiere,
          durante  il  suo  ciclo  di  vita,  un  numero  minimo   di
          spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o  reimpiegato
          per un  uso  identico  a  quello  per  il  quale  e'  stato
          concepito, con o senza il supporto  di  prodotti  ausiliari
          presenti  sul  mercato  che   consentano   il   riempimento
          dell'imballaggio  stesso;  tale  imballaggio   riutilizzato
          diventa rifiuto  di  imballaggio  quando  cessa  di  essere
          reimpiegato; 
              l)  riciclaggio:  ritrattamento  in  un   processo   di
          produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro  funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  incluso  il   riciclaggio
          organico e ad esclusione del recupero di energia; 
              m) recupero dei  rifiuti  generati  da  imballaggi:  le
          operazioni  che  utilizzano  rifiuti  di  imballaggio   per
          generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili,
          attraverso  trattamenti  meccanici,  termici,   chimici   o
          biologici,  inclusa  la  cernita,  e,  in  particolare,  le
          operazioni previste nell'Allegato C alla parte  quarta  del
          presente decreto; 
              n) recupero di energia: l'utilizzazione di  rifiuti  di
          imballaggio combustibili quale mezzo per  produrre  energia
          mediante termovalorizzazione con o senza altri  rifiuti  ma
          con recupero di calore; 
              o)  riciclaggio  organico:  il   trattamento   aerobico
          (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad  opera  di
          microrganismi e  in  condizioni  controllate,  delle  parti
          biodegradabili dei rifiuti di imballaggio,  con  produzione
          di  residui  organici  stabilizzanti  o   di   metano,   ad
          esclusione dell'interramento in  discarica,  che  non  puo'
          essere considerato una forma di riciclaggio organico; 
              p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
          definitivamente un imballaggio o un rifiuto di  imballaggio
          dal circuito economico e/o di raccolta e,  in  particolare,
          le operazioni previste nell'Allegato B  alla  parte  quarta
          del presente decreto; 
              q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori,
          i  recuperatori,  i  riciclatori,  gli  utenti  finali,  le
          pubbliche amministrazioni e i gestori; 
              r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
          i  fabbricanti,  i  trasformatori  e  gli  importatori   di
          imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; 
              s) utilizzatori: i commercianti,  i  distributori,  gli
          addetti al riempimento, gli  utenti  di  imballaggi  e  gli
          importatori di imballaggi pieni; 
              t) pubbliche amministrazioni e gestori:  i  soggetti  e
          gli enti che provvedono alla  organizzazione,  controllo  e
          gestione del servizio di raccolta,  trasporto,  recupero  e
          smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
          quarta del presente decreto o loro concessionari; 
              u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio  della
          sua   attivita'   professionale   acquista,    come    beni
          strumentali, articoli o merci imballate; 
              v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
          una attivita' professionale acquista o importa per  proprio
          uso imballaggi, articoli o merci imballate; 
              z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
          le  pubbliche  amministrazioni  competenti  e   i   settori
          economici interessati,  aperto  a  tutti  i  soggetti,  che
          disciplina  i  mezzi,  gli  strumenti  e  le   azioni   per
          raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; 
              aa) filiera: organizzazione economica e produttiva  che
          svolge la  propria  attivita',  dall'inizio  del  ciclo  di
          lavorazione al  prodotto  finito  di  imballaggio,  nonche'
          svolge  attivita'  di  recupero  e  riciclo  a  fine   vita
          dell'imballaggio stesso; 
              bb) ritiro: l'operazione  di  ripresa  dei  rifiuti  di
          imballaggio  primari  o  comunque  conferiti  al   servizio
          pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati,  gestita
          dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; 
              cc)  ripresa:  l'operazione   di   restituzione   degli
          imballaggi usati secondari e terziari  dall'utilizzatore  o
          utente finale, escluso il consumatore, al  fornitore  della
          merce  o  distributore  e,  a  ritroso,  lungo  la   catena
          logistica di fornitura fino al produttore  dell'imballaggio
          stesso; 
              dd)  imballaggio  usato:   imballaggio   secondario   o
          terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato  o
          ripreso. 
              2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
          a) ad  e)  del  comma  1  e'  inoltre  basata  sui  criteri
          interpretativi indicati  nell'articolo  3  della  direttiva
          94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
          e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E  alla
          parte quarta del presente decreto. 
              (Omissis)." 
              "Art. 226 (Divieti). - 1. E' vietato lo smaltimento  in
          discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad
          eccezione  degli  scarti  derivanti  dalle  operazioni   di
          selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 
              2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  221,
          comma 4, e'  vietato  immettere  nel  normale  circuito  di
          raccolta  dei  rifiuti  urbani   imballaggi   terziari   di
          qualsiasi  natura.  Eventuali  imballaggi   secondari   non
          restituiti all'utilizzatore dal commerciante  al  dettaglio
          possono essere  conferiti  al  servizio  pubblico  solo  in
          raccolta differenziata, ove la stessa  sia  stata  attivata
          nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. 
              3.  Possono  essere  commercializzati  solo  imballaggi
          rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti  dalla
          direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla  parte
          quarta del presente decreto. Tali  requisiti  si  presumono
          soddisfatti  quando  gli  imballaggi  siano  conformi  alle
          pertinenti norme armonizzate i cui  numeri  di  riferimento
          sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea o alle norme nazionali che  abbiano  recepito  tali
          norme armonizzate e, in mancanza di queste,  agli  standard
          europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In
          mancanza delle norme armonizzate,  i  requisiti  essenziali
          stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonche'  quelli  di  cui
          all'allegato F alla parte quarta del  presente  decreto  si
          presumono soddisfatti quando gli imballaggi  sono  conformi
          alle pertinenti norme  nazionali,  adottate  ai  sensi  del
          paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE. 
              4.  E'  vietato  immettere  sul  mercato  imballaggi  o
          componenti di imballaggio, ad  eccezione  degli  imballaggi
          interamente costituiti di cristallo, con livelli totali  di
          concentrazione  di  piombo,  mercurio,   cadmio   e   cromo
          esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso.
          Per  gli  imballaggi  in  vetro  si  applica  la  decisione
          2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per  gli  imballaggi  in
          plastica  si  applica  la  decisione   1999/177/CE   dell'8
          febbraio 1999. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive  sono  determinate,  in
          conformita' alle decisioni dell'Unione europea: 
              a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione
          di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e
          ai circuiti di produzione localizzati in una catena  chiusa
          e controllata; 
              b) le tipologie di imballaggio esonerate dal  requisito
          di cui al comma 4. 
              (Omissis)." 
              "Allegati alla Parte Quarta 
              Allegato E. 
              1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio 
              Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 %  in  peso  dei
          rifiuti di imballaggio sara' recuperato o sara'  incenerito
          in  impianti  di  incenerimento  rifiuti  con  recupero  di
          energia; 
              entro il 31 dicembre 2008 sara' riciclato almeno il  55
          % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; entro
          il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti  obiettivi
          minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti
          di imballaggio: 
              60% in peso per il vetro; 
              60% in peso per la carta e il cartone; 
              50% in peso per i metalli; 
              26%   in   peso   per   la   plastica,   tenuto   conto
          esclusivamente  dei  materiali  riciclati   sottoforma   di
          plastica; 
              35% in peso per il legno. 
              (Omissis).".