Art. 23 Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8, 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE) 1. Gli intermediari non IFRS non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. 2. Sono altresi' tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari non IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui agli articoli 24 e 40; c) una persona fisica. 3. Fra gli intermediari non IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato o, se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 4. Gli intermediari non IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.