Art. 23 
 
 
                            Contribuzione 
 
  1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per
cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali   dei
lavoratori  per  i  quali  trova  applicazione  la  disciplina  delle
integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a  carico
dell'impresa o del partito politico e 0,30 per  cento  a  carico  del
lavoratore. 
  2. A carico delle imprese o dei  partiti  politici  che  presentano
domanda di  integrazione  salariale  straordinaria  e'  stabilito  il
contributo addizionale di cui all'articolo 5.