Art. 23 
 
 
             Violazioni degli obblighi di comunicazione 
                    al Sistema tessera sanitaria 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso  di  omessa,
tardiva o errata trasmissione dei dati di cui  ai  commi  3  e  4  si
applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000.  Nei  casi  di  errata
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la  trasmissione
dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione  stessa.  Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con  un  massimo
di euro 20.000.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto  legislativo
          21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione  fiscale   e
          dichiarazione dei redditi precompilata),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  novembre  2014,   n.   227,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3  (Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti). - 1. All'art. 78  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
              «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di assicurazione sulla  vita,  causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
              d) contributi di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera
          e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.»; 
              b) nel comma 26  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le modalita' e il  contenuto  della  trasmissione
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o   errata
          trasmissione dei dati di cui al  comma  25  si  applica  la
          sanzione di cento euro per ogni comunicazione in  deroga  a
          quanto previsto dall'art. 12, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei
          dati, la sanzione non si applica  se  la  trasmissione  dei
          dati  corretti  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza di cui al  comma  25,  ovvero,  in
          caso di segnalazione da parte dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro  i  cinque  giorni   successivi   alla   segnalazione
          stessa.». 
              2. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di
          cui all'art. 50, comma 7, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326. 
              3. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi,  le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico,  i  policlinici  universitari,  le   farmacie,
          pubbliche   e   private,   i   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  le   strutture   per   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati  per
          l'erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti  all'Albo
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  inviano  al
          Sistema tessera sanitaria, secondo  le  modalita'  previste
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26
          marzo  2008,  attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, i dati relativi alle  prestazioni
          erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste  nel
          comma  2,  ai  fini  della  loro   messa   a   disposizione
          dell'Agenzia delle entrate. Le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' operative relative alla  trasmissione  telematica
          dei dati, sono  rese  disponibili  sul  sito  internet  del
          Sistema tessera sanitaria. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione  dei
          dati personali, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di
          utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. 
              5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
          dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica  la  sanzione  di
          euro  100  per  ogni  comunicazione,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.  Nei  casi  di
          errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se
          la trasmissione dei dati corretti  e'  effettuata  entro  i
          cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso  di
          segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate,  entro  i
          cinque  successivi  alla   segnalazione   stessa.   Se   la
          comunicazione e'  correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
          terzo con un massimo di euro 20.000. 
              6. L'Agenzia delle  entrate  effettua  controlli  sulla
          correttezza dei dati trasmessi dai  soggetti  terzi  con  i
          poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600.".