Art. 23 
                         Misure di sicurezza 
                     e sistema di conservazione 
 
  1. Le operazioni sui dati personali, necessarie  per  l'adempimento
alle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  sono  effettuate
mediante strumenti elettronici con modalita' e  soluzioni  necessarie
per assicurare  confidenzialita',  integrita'  e  disponibilita'  dei
dati, adottate in coerenza con le misure di  sicurezza  espressamente
previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni,  e  nel   relativo   disciplinare   tecnico   di   cui
all'Allegato B. 
  2. Ferme restando le misure  di  sicurezza  di  cui  al  Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali,  l'accesso  al  FSE  e'
consentito, per tutte le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  esclusivamente
utilizzando  le  modalita'  di  accesso  e  gli  strumenti   di   cui
all'articolo 64 del CAD. 
  3. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del FSE, ai  sensi
del Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  ed,  in
particolare, dell'articolo 34, comma  1,  lettera  h),  e'  garantita
dalle procedure di  sicurezza  relative  al  software  e  ai  servizi
telematici utilizzati, attuate in  conformita'  alle  previsioni  del
CAD. 
  4. Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o  archiviazione  dei
dati devono essere attuati idonei accorgimenti per la protezione  dei
dati registrati rispetto  ai  rischi  di  accesso  abusivo,  furto  o
smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei
sistemi di elaborazione portatili o fissi. 
  5. Per la consultazione in sicurezza dei  dati  contenuti  nel  FSE
sono assicurati: 
    a) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione  per  gli
incaricati in funzione dei  ruoli  e  delle  esigenze  di  accesso  e
trattamento; 
    b) procedure per la verifica periodica della qualita' e  coerenza
delle credenziali di autenticazione e dei profili  di  autorizzazione
assegnati agli incaricati; 
    c) protocolli di comunicazione  sicuri  basati  sull'utilizzo  di
standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati  tra
i diversi titolari coinvolti; 
    d)  individuazione  di  criteri  per  la  cifratura  o   per   la
separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e  la  vita
sessuale dagli altri dati personali; 
    e) tracciabilita' degli accessi e delle operazioni effettuate; 
    f) sistemi di audit log per il controllo degli accessi e  per  il
rilevamento di eventuali anomalie; 
    g) procedure di  anonimizzazione  degli  elementi  identificativi
diretti, come definito dai decreti attuativi di cui  all'articolo  35
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il  perseguimento
delle finalita' di cui ai punti b) e c) del comma 2 dell'articolo  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  6. La struttura e l'organizzazione dei dati contenuti nel FSE  deve
garantire, oltre alla  corretta  e  differenziata  articolazione  dei
profili per quanto concerne la  classificazione  delle  tipologie  di
informazioni sanitarie indispensabili in relazione alle finalita' per
cui vengono  trattate,  anche  quella  relativa  ai  diversi  livelli
autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 5 vengono attuate ai sensi delle
specificazioni contenute nel disciplinare tecnico. 
  8. Ai fini di garantire il corretto impiego del FSE da parte  degli
utilizzatori e per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati,
nonche' delle  misure  di  sicurezza  adottate,  vengono  organizzate
apposite sessioni di formazione, anche con riferimento  agli  aspetti
di  protezione  dei  dati  personali,  con  particolare  riferimento,
all'accessibilita' delle informazioni, alle operazioni di trattamento
eseguibili e alla sicurezza dei dati. 
  9. Nel caso in cui dati  trattati  nell'ambito  del  FSE  subiscano
violazioni tali  da  comportare  la  perdita,  la  distruzione  o  la
diffusione indebita di dati personali, il  titolare  del  trattamento
effettua una segnalazione al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  entro  una   settimana   dal   verificarsi   dell'evento,
contenente: 
    a)  una  descrizione  della  natura  della  violazione  dei  dati
personali occorsa, compresi le categorie e il numero  di  interessati
coinvolti; 
    b) l'indicazione dell'identita' e delle  coordinate  di  contatto
del responsabile della protezione  dei  dati  o  di  altro  punto  di
contatto presso cui ottenere piu' informazioni; 
    c) la descrizione delle conseguenze  della  violazione  dei  dati
personali subita; 
    d) le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento
per porre rimedio alla violazione dei dati personali. 
  10. La continuita' delle operazioni indispensabili per il  servizio
e il ritorno alla normale operativita' sono assicurate  dall'adozione
del piano di continuita' operativa e del piano di disaster  recovery,
di cui all'articolo 50-bis del CAD. 
  11. Al FSE e ai documenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  si
applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 del CAD. 
  12. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
documenti di cui all'articolo 2, comma 3, adottati nell'ambito  della
singola regione o provincia autonoma. 
  13. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  taccuino
dell'assistito, di cui all'articolo 4. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il riferimento al citato decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, vedasi nelle note all'articolo 1. 
              - Per il riferimento al comma 2  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          vedasi nelle note all'articolo 1. 
              - Per il riferimento all'articolo 64 del citato decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  vedasi  nelle   note
          all'articolo 9. 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  h),
          dell'articolo 34 del citato decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196: 
                
              «Art. 34. (Trattamenti con strumenti elettronici) -  1.
          Il trattamento di dati personali effettuato  con  strumenti
          elettronici e' consentito solo se sono adottate,  nei  modi
          previsti dal disciplinare tecnico  contenuto  nell'allegato
          B), le seguenti misure minime: 
              h) adozione  di  tecniche  di  cifratura  o  di  codici
          identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
          rivelare lo stato di salute o la vita  sessuale  effettuati
          da organismi sanitari.». 
              - Per il riferimento all'articolo 35 del citato decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vedasi nelle note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento ai punti  b)  e  c)  del  comma  2
          dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179, vedasi nelle note all'articolo 1. 
              - Per il riferimento al comma 25-bis  dell'articolo  15
          del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, vedasi  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento  all'articolo  50-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il riferimento agli articoli 43 e 44  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle  note
          alle premesse.