Art. 23 Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti 1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B, sono da considerarsi esaustivi. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' aggiornare i predetti elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati. Le istanze sono presentate secondo modalita' definite dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dovranno essere corredate della documentazione necessaria a verificare che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia.