Art. 23. Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale 1. Il collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale e' costituito da un minimo di ... ad un massimo di ... membri effettivi e ... supplenti. ... membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali. 2. I revisori/sindaci durano in carica 3 anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori/sindaci supplenti secondo il criterio della maggiore anzianita' di carica o, in subordine, della maggiore eta' anagrafica. Il revisore/sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva. 4. Il diritto di revoca dei revisori/sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori/sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati. 5. Il collegio dei revisori/collegio sindacale: a) controlla la gestione del Consorzio; b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo; c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo. 6. I revisori/sindaci partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti/collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8. 8. Ai revisori/sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.