Art. 23 
 
 
Misure di sostegno a favore dei produttori di  latte  e  di  prodotti
                          lattiero-caseari 
 
  1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione  delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile  2016,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il  finanziamento  di
misure  di  sostegno  dei  produttori  di   latte   e   di   prodotti
lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono individuate le misure  di  sostegno
di cui al comma 1 e  ne  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'
attuativi, compatibilmente con la normativa europea. 
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo
di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4  milioni  di
euro per l'anno 2017. 
  4, L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, previa  notifica  della  misura  effettuata  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2017,  mediante  utilizzo  del
fondo di conto  capitale  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione
del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema
informativo attraverso la societa'  di  cui  all'articolo  14,  comma
10-bis,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.   99,   sino
all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura  ad  evidenza
pubblica di cui all'articolo 1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  5
maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
luglio 2015, n. 91.