Art. 23 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  Regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 23: 
              - La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,
          recante «Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della
          Costituzione», e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248.