Art. 23 
 
 
             Contributi INAIL per la messa in sicurezza 
                       di immobili produttivi 
 
  1.  Per  assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei  territori
dei Comuni di cui all'articolo 1,  e'  trasferita  alla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4 la somma di  trenta  milioni  di  euro
destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per  l'anno  2016,  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. 
  2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al
comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono  definiti  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  nel
rispetto dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».