Articolo 23 Funzioni del cancelliere 1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello. 2. Il cancelliere e' responsabile in particolare: a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le cause sottoposte al tribunale; b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57, paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo; d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate; e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati statistici; e f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate all'Ufficio europeo dei brevetti.