(Allegato I-art. 23)
 
                             Articolo 23 
 
                      Funzioni del cancelliere 
 
  1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente  della  corte
d'appello, il presidente del tribunale di primo  grado  e  i  giudici
nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e'  responsabile
dell'organizzazione  e  delle  attivita'  della  cancelleria,   sotto
l'autorita' del presidente della corte d'appello. 
 
  2. Il cancelliere e' responsabile in particolare: 
 
  a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte  le
cause sottoposte al tribunale; 
 
  b) della  tenuta  e  della  gestione  degli  elenchi  conformemente
all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo  3,  e  all'articolo  57,
paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della  pubblicazione  di
un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia
conformemente all'articolo 83 dell'accordo; 
 
  d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale,  fatta  salva
la tutela delle informazioni riservate; 
 
  e) della pubblicazione  delle  relazioni  annuali  contenenti  dati
statistici; e 
 
  f)  dell'accertamento  che  le  informazioni  sulle  decisioni   di
rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate
all'Ufficio europeo dei brevetti.