Art. 23 
 
 
Contributi  automatici  per  lo  sviluppo,   la   produzione   e   la
      distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive 
 
  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e  l'audiovisivo,
concede  contributi  automatici  alle  imprese   cinematografiche   e
audiovisive al fine di concorrere, nei  limiti  massimi  d'intensita'
d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo  le
ulteriori specifiche contenute nel decreto di  cui  all'articolo  25,
allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero
di  nuove  opere  cinematografiche  e  audiovisive  di   nazionalita'
italiana. 
  2. L'importo complessivo  dei  contributi  automatici  spettante  a
ciascuna impresa e' determinato sulla base  di  parametri  oggettivi,
relativi alle opere cinematografiche  e  audiovisive  precedentemente
prodotte  ovvero  distribuite  dalla  medesima  impresa,  individuati
dall'articolo 24.