Art. 23 Impiego dei pezzi di legno di quercia 1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, e' disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 della presente legge.
Note all'art. 23: - Il testo del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 luglio 2009, n. L 193.