Art. 23 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione
del presente Capo II. 
  2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal
presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso,
il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente,  di  esperti  in
materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non
abbiano in corso o non abbiano intrattenuto  negli  ultimi  due  anni
relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali
da comprometterne l'indipendenza. 
  3. In sede di prima applicazione del presente Capo,  qualora  Banca
Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15,
comma 1, il valore economico reale da attribuire alle  passivita'  da
essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini  di  cui  al
comma 5, lettera d), del medesimo articolo, e' cosi' determinato: 
    a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale; 
    b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale; 
    c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale; 
    d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale; 
    e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale; 
    f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale; 
    g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale; 
    h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale; 
    i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale; 
    l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale; 
    m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale. 
  4. In considerazione di quanto previsto dal  comma  3,  l'eventuale
richiesta di  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  non  contiene  la
valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).