Art. 23 Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione 1. Tutte le partite di piante specificate introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo devono essere ufficialmente controllate al punto di entrata nel territorio della Repubblica italiana o nel luogo di destinazione stabiliti a norma dell'art. 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione e, se del caso, a norma dei seguenti commi 2 o 3 e del comma 4. 2. Nel caso di piante specificate originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non e' presente, o di una zona di cui all'art. 22, comma 2, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: a) un esame visivo; b) in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, oltre all'esame visivo, campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi. 3. Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l'organismo specificato e' notoriamente presente, il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata svolge le seguenti verifiche: a) un esame visivo; b) campionamento e analisi della partita di piante specificate al fine di confermare l'assenza dell'organismo specificato o dei suoi sintomi. 4. I campioni di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) devono essere di dimensioni che consentano di individuare, con un'affidabilita' del 99%, un livello di piante infette dell'1% o superiore, tenendo conto della norma ISPM n. 31. Il comma 1 non si applica alle piante specificate che sono state coltivate per l'intero ciclo vitale in vitro e che sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.