Art. 23 
 
 
                     Cure palliative domiciliari 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le  cure  domiciliari
palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito  della
Rete di cure palliative a favore di persone affette da  patologie  ad
andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono  terapie  o,
se  esistono,  sono   inadeguate   o   inefficaci   ai   fini   della
stabilizzazione della malattia o di  un  prolungamento  significativo
della vita. Le cure sono erogate  dalle  Unita'  di  Cure  Palliative
(UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete  e
sono  costituite  da  prestazioni  professionali  di   tipo   medico,
infermieristico,   riabilitativo    e    psicologico,    accertamenti
diagnostici,  fornitura  dei  farmaci  di  cui  all'art.  9   e   dei
dispositivi medici  di  cui  agli  articoli  11  e  17,  nonche'  dei
preparati  per  nutrizione  artificiale,  da  aiuto  infermieristico,
assistenza tutelare professionale  e  sostegno  spirituale.  Le  cure
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli: 
    a) livello base: costituito da interventi coordinati  dal  medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo  2010,
n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale
controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la
famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di
base delle cure palliative e si articolano in interventi  programmati
caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del  progetto  di
assistenza individuale; 
    b) livello specialistico: costituito da interventi  da  parte  di
equipe multiprofessionali e  multidisciplinari  dedicate,  rivolti  a
malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base  sono
inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza  e  modalita'
di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessita',
legato anche all'instabilita'  clinica  e  ai  sintomi  di  difficile
controllo, sono garantiti la  continuita'  assistenziale,  interventi
programmati caratterizzati da un CIA maggiore di  0,50  definiti  dal
progetto di  assistenza  individuale  nonche'  pronta  disponibilita'
medica e infermieristica sulle 24 ore. 
  2.  Le  cure  domiciliari  palliative  richiedono  la   valutazione
multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari  e
la definizione di un «Progetto di assistenza individuale»  (PAI).  Le
cure domiciliari palliative sono integrate da interventi  sociali  in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.