Art. 23 Istruzione parentale 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneita' per il passaggio alla classe successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.