Art. 23 
 
                               Compiti 
 
  1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «1-bis.  In  relazione   al   qualificato   profilo   professionale
raggiunto, agli appuntati scelti qualifica  speciale  possono  essere
affidati, anche  permanendo  nello  stesso  incarico,  i  compiti  di
maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.». 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  850  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 850 (Appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e
          carabinieri).  -  1.Il  personale  appartenente  al   ruolo
          appuntati e carabinieri,  oltre  ai  compiti  di  carattere
          militare previsti  dalle  disposizioni  in  vigore,  svolge
          mansioni esecutive  con  il  margine  di  iniziativa  e  di
          discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e  puo'
          altresi' esercitare incarichi di  comando  di  uno  o  piu'
          militari, nonche'  di  addestramento  in  relazione  a  una
          eventuale specifica preparazione professionale posseduta. 
              1-bis.   In   relazione    al    qualificato    profilo
          professionale raggiunto, agli  appuntati  scelti  qualifica
          speciale possono essere affidati,  anche  permanendo  nello
          stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita'  fra
          quelli di cui al comma precedente.".