Art. 23 Compiti 1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 850 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 850 (Appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri). - 1.Il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' di addestramento in relazione a una eventuale specifica preparazione professionale posseduta. 1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.".