Art. 23 
 
                Salario accessorio e sperimentazione 
 
  1.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione   dei
trattamenti economici accessori del personale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni  comparto  o
area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse  di  cui  al
comma 2, la  graduale  convergenza  dei  medesimi  trattamenti  anche
mediante  la  differenziata  distribuzione,  distintamente   per   il
personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse  finanziarie
destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
di ciascuna amministrazione. 
  2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del  merito,  la
qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli  di  efficienza  ed
economicita'  dell'azione  amministrativa,  assicurando  al  contempo
l'invarianza  della  spesa,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,
l'ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente   al
trattamento accessorio del personale, anche di livello  dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  puo'
superare il corrispondente importo determinato  per  l'anno  2016.  A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non  hanno
potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse    aggiuntive    alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto  di
stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di
cui al  primo  periodo  del  presente  comma  non  puo'  superare  il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione  del  personale  in  servizio  nell'anno
2016. 
  3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto  dal
comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti  del
Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla
componente variabile dei fondi per il salario accessorio,  anche  per
l'attivazione dei servizi o di  processi  di  riorganizzazione  e  il
relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio  e  delle
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e
in coerenza con la normativa contrattuale  vigente  per  la  medesima
componente variabile. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre  2020,  in
via  sperimentale,  le  regioni  a  statuto  ordinario  e  le  citta'
Metropolitane che rispettano i requisiti di cui  al  secondo  periodo
possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2,  l'ammontare
della  componente  variabile  dei   fondi   per   la   contrattazione
integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i  predetti
enti, anche di livello dirigenziale, in misura non  superiore  a  una
percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta  del  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previo accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento.  Il
predetto decreto individua i requisiti da rispettare  ai  fini  della
partecipazione alla sperimentazione di  cui  al  periodo  precedente,
tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: 
  a)  fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   1,   comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese  di
personale e le entrate correnti considerate  al  netto  di  quelle  a
destinazione vincolata; 
  b) il rispetto degli obiettivi del  pareggio  di  bilancio  di  cui
all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
  c) il rispetto del  termine  di  pagamento  dei  debiti  di  natura
commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66; 
  d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e  retribuzione
complessiva. 
  5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui  al  primo
periodo del comma 4, con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa  acquisizione  del
parere in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
superamento degli attuali  vincoli  assunzionali,  in  favore  di  un
meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria  della  spesa  per
personale valutata anche in base ai  criteri  per  la  partecipazione
alla sperimentazione, previa individuazione di  specifici  meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Nell'ambito  della   sperimentazione,   le
procedure concorsuali finalizzate al  reclutamento  di  personale  in
attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli
enti di cui al  comma  3  alla  Commissione  interministeriale  RIPAM
istituita  con  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,  e
successive modificazioni. 
  6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in  via  permanente
delle disposizioni contenute nei commi  4  e  5  nonche'  l'eventuale
estensione ad altre amministrazioni pubbliche,  ivi  comprese  quelle
del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di  specifici
meccanismi che consentano l'effettiva assenza  di  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che  compromettono  gli
obiettivi e gli  equilibri  di  finanza  pubblica,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate  le  necessarie
misure correttive. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  236,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. In vigore  dal  1°
          gennaio 2016: 
              «236. Nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi
          attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015,
          n. 124, con  particolare  riferimento  all'omogeneizzazione
          del trattamento economico fondamentale e  accessorio  della
          dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica,
          a decorrere dal 1°  gennaio  2016  l'ammontare  complessivo
          delle  risorse   destinate   annualmente   al   trattamento
          accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
          ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive   modificazioni,   non    puo'    superare    il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015  ed  e',
          comunque, automaticamente ridotto in  misura  proporzionale
          alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del
          personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
              (Omissis).». 
              - Sull'art. 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          281 del 1997, vedasi nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  557-quater,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2007), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «557-quater.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie
          regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza
          pubblica,  gli  enti  sottoposti  al  patto  di  stabilita'
          interno assicurano la riduzione delle spese  di  personale,
          al   lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico    delle
          amministrazioni e dell'IRAP,  con  esclusione  degli  oneri
          relativi   ai   rinnovi   contrattuali,    garantendo    il
          contenimento della dinamica  retributiva  e  occupazionale,
          con azioni da modulare nell'ambito della propria  autonomia
          e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti  ambiti
          prioritari di intervento: 
              a); 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              (Omissis).» . 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  9,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai sensi  dell'art.  81,
          sesto comma della Costituzione), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: 
              «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli
          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,
          delle province, delle citta' metropolitane e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in
          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di
          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come
          eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10. 
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le
          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema
          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di
          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione
          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A
          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese
          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
          e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
              2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente
          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore
          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto
          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il
          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.
          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato
          puo' prevedere differenti modalita' di recupero. 
              3. abrogato. 
              4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le
          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui
          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi: 
              a) proporzionalita' fra premi e sanzioni; 
              b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni; 
              c) destinazione dei proventi delle  sanzioni  a  favore
          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno
          rispettato i propri obiettivi. 
              5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente
          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli
          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge
          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli
          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di
          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche. 
              6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 
              (Omissis).» . 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  41,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la giustizia  sociale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95, convertito  dalla
          legge 23 giugno 2014,  n.  89,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: 
              «Art.  41  (Attestazione  dei  tempi   di   pagamento).
          (Omissis). - 2. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi
          di pagamento di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  9
          ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche  di  cui
          al  comma  1,  esclusi  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di  cui  al
          medesimo  comma,  registrano  tempi  medi   nei   pagamenti
          superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60  giorni  a  decorrere
          dal  2015,  rispetto  a   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo  a
          quello di riferimento non possono procedere  ad  assunzioni
          di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
          contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
          coordinata e continuativa e di somministrazione, anche  con
          riferimento ai processi  di  stabilizzazione  in  atto.  E'
          fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti  di
          servizio con  soggetti  privati  che  si  configurino  come
          elusivi della presente disposizione. Ai  fini  del  calcolo
          dei tempi medi  di  pagamento,  si  escludono  i  pagamenti
          effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni   di
          liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'art.  32,
          comma  2,  nonche'  dall'art.  1,  commi  1   e   10,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              (Omissis).».