Art. 23 
 
Disposizioni per l'integrale attuazione  della  direttiva  2014/33/UE
  relativa  agli  ascensori  e  ai  componenti  di  sicurezza   degli
  ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori 
 
  1. Al fine di assicurare  l'integrale  attuazione  della  direttiva
2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, relativa agli ascensori e  ai  componenti  di  sicurezza  degli
ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori, il certificato  di
abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile  1999,  n.
162, e' valido in tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato  dal
prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica
innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata
e composta da cinque funzionari, in possesso di  adeguate  competenze
tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente,  con  laurea  in
ingegneria, designati rispettivamente  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e da un'azienda sanitaria locale, ovvero da un'agenzia regionale  per
la  protezione  ambientale,  qualora  le  disposizioni  regionali  di
attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.  61,  attribuiscano  a
tale agenzia le competenze in materia. La commissione  e'  presieduta
dal funzionario designato dal Ministero del lavoro o delle  politiche
sociali. Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno  tre  membri
della  commissione,  compreso  il  presidente.  Al  presidente  e  ai
componenti della commissione non spetta alcun compenso. 
  2. La data e la sede delle sessioni di  esame  e'  determinata  dal
prefetto. Il prefetto del capoluogo  di  regione,  tenuto  conto  del
numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con
gli altri prefetti della regione, puo' disporre apposite sessioni  di
esame per tutte le domande presentate nella  regione  allo  scopo  di
razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio  del  certificato
di abilitazione. 
  3. Gli articoli 6 e  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati. 
  4.  Il  Governo  e'  autorizzato   a   modificare,   con   apposito
regolamento, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni  del
presente articolo. Alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento
adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2  del
presente articolo.  
 
          Note all'art. 23: 
              La direttiva 2014/33/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014 per  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli  ascensori  e
          ai componenti di sicurezza  per  ascensori,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del  29  marzo
          2014, n. L 96. 
              Il testo dell'articolo 15, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1999,   n.   162
          (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
          2014/33/UE, relativa agli ascensori  ed  ai  componenti  di
          sicurezza degli ascensori, nonche'  per  l'esercizio  degli
          ascensori), 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999,  n.
          134, cosi' recita: 
              "Art. 15. Manutenzione. 
              1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del  suo
          normale funzionamento, il  proprietario  o  il  suo  legale
          rappresentante sono tenuti ad affidare la  manutenzione  di
          tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e  degli
          apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione  di
          ascensore la cui velocita' di spostamento non  supera  0,15
          m/s a persona munita di certificato  di  abilitazione  o  a
          ditta  specializzata  ovvero  a  un  operatore  comunitario
          dotato  di   specializzazione   equivalente   che   debbono
          provvedere a mezzo di personale abilitato. 
              Il  certificato  di  abilitazione  e'  rilasciato   dal
          prefetto, in seguito  all'esito  favorevole  di  una  prova
          teorico  -  pratica,  da  sostenersi  dinanzi  ad  apposita
          commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6,  7,  8,
          9, e 10, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre 1951, n. 1767. ". 
              Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496  (Disposizioni
          urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali  e
          istituzione  della  Agenzia  nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente),  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   4
          dicembre 1993, n. 285, e' stato convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994, n. 21. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 24  dicembre
          1951,   n.   1767   (Approvazione   del   regolamento   per
          l'esecuzione della L. 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente
          l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi  in
          servizio privato) e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17
          marzo 1952, n. 66.