(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
                        Orario multiperiodale 
 
    1.  La  programmazione  plurisettimanale  dell'orario  di  lavoro
ordinario, nell'ambito di quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  4,
lettera e), e' effettuata in  relazione  a  prevedibili  esigenze  di
servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza  di
variazioni di intensita' dell'attivita' lavorativa. 
    2. I periodi di maggiore e di minore  concentrazione  dell'orario
devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di  norma
non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane. 
    3. Le forme di recupero nei periodi di  minor  carico  di  lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario  di
lavoro ordinario oppure attraverso  la  riduzione  del  numero  delle
giornate lavorative.