Art. 22. Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola 1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo e' finalizzata ad incrementare la qualita' dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalita' coinvolte. 2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. 3. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilita' per i contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL. 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) a livello nazionale: a1) le procedure e i criteri generali per la mobilita' professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuita' didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l'istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovra' tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonche' dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale; a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA; a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA; a4) i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 30 del CCNQ 4 dicembre 2017; a5) i criteri di riparto del Fondo di cui all'art. 40 sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo. b) a livello regionale: b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio; b3) i criteri, le modalita' e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 23; b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio; b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti; c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto; c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; c5) i criteri e le modalita' di applicazione dei diritti sindacali, nonche' la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalita' definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); c9) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attivita' scolastica. 5. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9. 6. Le materie a cui si applica l'art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4. 7. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa e' avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non puo' comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6: a) a livello nazionale e regionale: a1) gli obiettivi e le finalita' della formazione del personale; a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualita' del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto; a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il periodo di confronto non puo' superare i cinque giorni; b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonche' i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attivita' retribuite con il Fondo d'Istituto; b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; b4) la promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out. 9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa gia' previsti dal predetto comma: a) a livello nazionale e regionale: a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2); a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2); a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari; a4) operativita' di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attivita' scolastica. b) a livello di istituzione scolastica ed educativa: b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici; b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.