Art. 23 Prove d'esame 1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni ruolo sono indicate nella tabella 1. 2. La commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella 1 e prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica. 5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 6. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa. 8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.