Art. 23 
 
             Disposizioni in materia di blocco stradale 
 
  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole  «in  una  strada  ferrata»
sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata  o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,  ((  ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,»; 
  b) l'articolo 1-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 1-bis.  -  1.
Chiunque  impedisce  la  libera  circolazione  su  strada  ordinaria,
ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con  la  sanzione
amministrativa del pagamento  di  un  somma  da  euro  mille  a  euro
quattromila. La medesima sanzione si applica  ai  promotori  ed  agli
organizzatori.» )). 
  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  dall'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66(( , e dall'articolo 24  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. ))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
          libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e  la
          libera navigazione), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - Chiunque, al fine di impedire od  ostacolare
          la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri
          oggetti di qualsiasi  specie  in  una  strada  ordinaria  o
          ferrata  o  comunque  ostruisce  o  ingombra   una   strada
          ordinaria  o  ferrata,  ad  eccezione  dei  casi   previsti
          dall'art. 1-bis, e' punito con la reclusione da uno  a  sei
          anni. 
              La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine
          di ostacolare la libera  navigazione,  depone  o  abbandona
          congegni o altri oggetti di qualsiasi specie  in  una  zona
          portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque
          le ostruisce o le ingombra. 
              La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da  piu'
          persone, anche non riunite, ovvero se  e'  commesso  usando
          violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  4  (Ingresso  nel  territorio  dello  Stato).  -
          (Omissis). 
              3. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti  con
          l'adesione a specifici accordi internazionali,  consentira'
          l'ingresso  nel  proprio  territorio  allo  straniero   che
          dimostri di essere in  possesso  di  idonea  documentazione
          atta a confermare lo scopo e le condizioni  del  soggiorno,
          nonche'  la  disponibilita'   di   mezzi   di   sussistenza
          sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta  eccezione
          per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
          il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
          sono definiti con apposita direttiva emanata  dal  Ministro
          dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento
          di programmazione di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Non  e'
          ammesso in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi  tali
          requisiti o che sia considerato una minaccia  per  l'ordine
          pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con
          i  quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi   per   la
          soppressone dei  controlli  alle  frontiere  interne  e  la
          libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
          anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
          a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi
          dell'art. 444 del codice di  procedura  penale,  per  reati
          previsti  dall'art.  380,  commi  1  e  2,  del  codice  di
          procedura   penale   ovvero   per   reati   inerenti    gli
          stupefacenti,  la  liberta'  sessuale,  il  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri  Stati
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita'  illecite.  Impedisce
          l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con
          sentenza irrevocabile, per uno  dei  reati  previsti  dalle
          disposizioni del titolo III, capo III,  sezione  II,  della
          legge 22 aprile 1941, n.  633,  relativi  alla  tutela  del
          diritto di autore, e degli articoli 473 e  474  del  codice
          penale, nonche' dall'art.  1  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 1948, n. 66 e dall'art. 24  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale e' richiesto
          il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art.  29,  non
          e'  ammesso  in  Italia  quando  rappresenti  una  minaccia
          concreta e attuale per l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza
          dello Stato o di uno dei Paesi con i quali  l'Italia  abbia
          sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
          frontiere interne e la libera circolazione delle persone. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 24. - Qualora rimangano senza  effetto  anche  le
          tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte  per
          rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza
          o, in loro assenza, gli ufficiali  o  i  sottufficiali  dei
          carabinieri   reali   ordinano   che    la    riunione    o
          l'assembramento siano disciolti con la forza. 
              All'esecuzione  di  tale  ordine  provvedono  la  forza
          pubblica e la forza armata sotto il comando dei  rispettivi
          capi. 
              Le persone che si rifiutano di obbedire  all'ordine  di
          discioglimento sono punite con l'arresto da un  mese  a  un
          anno e con l'ammenda da euro 30 a euro 413.».