((Art. 23-ter 
 
  Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  gli  investimenti  in  reti  a  banda
ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali
reti  in  coerenza  con  l'Agenda  digitale  europea  di   cui   alla
comunicazione della Commissione  europea  COM(2010)245  definitivo/2,
del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo  la  crescita  digitale
del Paese, al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 50-bis: 
  1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva  concorrenza  »  sono
inserite le seguenti: « , anche in relazione al livello di  autonomia
dei concorrenti  rispetto  all'infrastruttura  di  rete  dell'impresa
verticalmente integrata avente significativo potere di mercato,  »  e
dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, » sono inserite
le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla
eventuale duplicazione di  investimenti  in  infrastrutture  nuove  e
avanzate a banda ultralarga, »; 
  2) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «  prospettive  di
concorrenza » e'  inserita  la  seguente:  «  sostenibile  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  ,  anche  in  relazione  al
livello di autonomia dei concorrenti rispetto  all'infrastruttura  di
rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere
di mercato »; 
  3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  « c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »; 
  4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  « 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento,
modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorita'  puo'
altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei
beni relativi alle reti di accesso appartenenti a  diversi  operatori
in un soggetto giuridico non  verticalmente  integrato  e  wholesale,
appartenente a una proprieta' diversa  o  sotto  controllo  di  terzi
indipendenti,  ossia  diversi  da  operatori  di  rete  verticalmente
integrati,  volto  a  massimizzare  lo   sviluppo   di   investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con
le migliori tecnologie disponibili,  comunque  in  grado  di  fornire
connessioni stabili anche tenuto conto delle  possibili  inefficienze
derivanti dall'eventuale duplicazione di  investimenti.  In  caso  di
attuazione  dello  schema  da  parte  degli  operatori,   l'Autorita'
determina gli adeguati meccanismi incentivanti di  remunerazione  del
capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis »; 
  b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  « 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti
in infrastrutture nuove e avanzate a  banda  ultralarga,  qualora  il
trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso  appartenenti  a
diversi operatori sia  finalizzato  all'aggregazione  volontaria  dei
medesimi beni in capo  a  un  soggetto  giuridico  non  verticalmente
integrato e appartenente a una proprieta' diversa o  sotto  controllo
di  terzi  indipendenti,  ossia  diversi   da   operatori   di   rete
verticalmente  integrati,  l'Autorita',  nell'imporre,  modificare  o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti  di  remunerazione  del  capitale  investito,
tenendo conto anche del costo storico degli  investimenti  effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro  dei
soggetti giuridici coinvolti e delle  migliori  pratiche  regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.  ».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 50-bis e 50-ter  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 50-bis Separazione funzionale 
              1.  Qualora  concluda  che  gli  obblighi   appropriati
          imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati
          inefficaci per conseguire un'effettiva  concorrenza,  anche
          in  relazione  al  livello  di  autonomia  dei  concorrenti
          rispetto   all'infrastruttura    di    rete    dell'impresa
          verticalmente  integrata  avente  significativo  potere  di
          mercato, e che esistono importanti e  persistenti  problemi
          di  concorrenza  o  carenze  del  mercato  individuati   in
          relazione ai  mercati  per  la  fornitura  all'ingrosso  di
          determinati prodotti di accesso, ivi comprese le  possibili
          inefficienze  derivanti  dalla  eventuale  duplicazione  di
          investimenti in infrastrutture nuove  e  avanzate  a  banda
          ultralarga,  l'Autorita'   puo',   a   titolo   di   misura
          eccezionale  e  conformemente  all'articolo  45,  comma  3,
          imporre alle imprese verticalmente integrate  l'obbligo  di
          collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso
          di detti prodotti  di  accesso  in  un'entita'  commerciale
          operante in modo indipendente. 
              2. Tale entita' commerciale fornisce prodotti e servizi
          di accesso a tutte le imprese, incluso alle  altre  entita'
          commerciali all'interno della societa' madre, negli  stessi
          tempi, agli stessi termini  e  condizioni,  inclusi  quelli
          relativi ai livelli di prezzi e servizi  e  attraverso  gli
          stessi sistemi e le stesse procedure. 
              3.  Ove  intenda  imporre  un  obbligo  di  separazione
          funzionale,  l'Autorita'  sottopone   una   proposta   alla
          Commissione europea fornendo: 
              a) prove che giustifichino le  conclusioni  di  cui  al
          comma 1; 
              b)  una  motivata  valutazione  che  attesti   che   le
          prospettive di  concorrenza  sostenibile  a  livello  delle
          infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso  di  tempo
          ragionevole, anche in relazione al livello di autonomia dei
          concorrenti    rispetto    all'infrastruttura    di    rete
          dell'impresa verticalmente integrata  avente  significativo
          potere di mercato; 
              c)  un'analisi  dell'impatto  previsto  sull'Autorita',
          sull'impresa,   in   particolare   sulla    forza    lavoro
          dell'impresa separata e  sul  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire
          in un settore nel suo insieme, in  particolare  per  quanto
          riguarda la necessita' di garantire la coesione  sociale  e
          territoriale, nonche'  sugli  altri  soggetti  interessati,
          compreso   in   particolare   l'impatto   previsto    sulla
          concorrenza tra infrastrutture e  ogni  potenziale  effetto
          sui consumatori; 
              d)  un'analisi  delle  ragioni  per  cui  l'obbligo  in
          questione sarebbe lo strumento piu' efficace per  applicare
          le  misure  correttive  volte  a  ovviare  ai  problemi  di
          concorrenza/carenze del mercato individuati. 
              4.  Il  progetto  di  misura  comprende  gli   elementi
          seguenti: 
              a) la natura  e  il  livello  di  separazione  precisi,
          specificando,   in   particolare,   lo   status   giuridico
          dell'entita' commerciale separata; 
              b)   l'individuazione   delle   risorse    dell'entita'
          commerciale separata  e  i  prodotti  o  servizi  che  tale
          entita' deve fornire; 
              c)   le   disposizioni   gestionali   per    assicurare
          l'indipendenza  del  personale   dell'entita'   commerciale
          separata e gli incentivi corrispondenti; 
              c-bis) i  tempi  di  realizzazione  dell'operazione  di
          separazione; 
              d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi; 
              e)  le  norme  per  assicurare  la  trasparenza   delle
          procedure operative, in  particolare  nei  confronti  delle
          altre parti interessate; 
              f)   un   programma   di   controllo   per   assicurare
          l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione
          annuale. 
              5. A seguito della decisione della Commissione  europea
          sul progetto di misura adottato conformemente  all'articolo
          45, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei
          diversi mercati relativi alla rete di  accesso  secondo  la
          procedura di cui all'articolo  19.  Sulla  base  della  sua
          valutazione,  l'Autorita'  impone,  mantiene,  modifica   o
          revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12. 
              5-bis. Nell'ambito  del  procedimento  di  imposizione,
          mantenimento, modifica o revoca degli obblighi  di  cui  al
          comma 5, l'Autorita' puo' altresi' indicare uno  schema  di
          eventuale aggregazione volontaria dei  beni  relativi  alle
          reti di accesso appartenenti  a  diversi  operatori  in  un
          soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale,
          appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo  di
          terzi indipendenti, ossia  diversi  da  operatori  di  rete
          verticalmente integrati, volto a massimizzare  lo  sviluppo
          di  investimenti  efficienti  in  infrastrutture  nuove   e
          avanzate a banda ultralarga,  con  le  migliori  tecnologie
          disponibili,  comunque  in  grado  di  fornire  connessioni
          stabili anche tenuto  conto  delle  possibili  inefficienze
          derivanti dall'eventuale duplicazione di  investimenti.  In
          caso di attuazione dello schema da parte  degli  operatori,
          l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi  incentivanti
          di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo
          50-ter, comma 4-bis. 
              6.  Un'impresa  alla  quale  sia   stata   imposta   la
          separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi
          degli obblighi di cui agli articoli da  46  a  50  in  ogni
          mercato  specifico  nel  quale  e'  stato   stabilito   che
          l'impresa dispone di un significativo potere di mercato  ai
          sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi  altro
          obbligo   autorizzato   dalla   Commissione   conformemente
          all'articolo 45, comma 3." 
              "Art.  50-ter  Separazione  volontaria  da   parte   di
          un'impresa verticalmente integrata 
              1. Le imprese che siano state designate come aventi  un
          significativo potere di  mercato  in  uno  o  piu'  mercati
          rilevanti   ai    sensi    dell'articolo    19    informano
          anticipatamente e tempestivamente l'Autorita'  al  fine  di
          consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata
          transazione,  quando  intendono  trasferire  i  loro   beni
          relativi alle reti di accesso, o  una  parte  significativa
          degli  stessi,  a  un  soggetto  giuridico  separato  sotto
          controllo  di  terzi,   o   qualora   intendano   istituire
          un'entita' commerciale  separata  per  fornire  a  tutti  i
          fornitori  al  dettaglio,  comprese  le  sue  divisioni  al
          dettaglio, prodotti di accesso pienamente  equivalenti.  Le
          imprese devono inoltre informare l'Autorita' in  merito  ad
          eventuali  cambiamenti  di  tale  intenzione,  nonche'  del
          risultato finale del processo di separazione. 
              2.  L'Autorita'  valuta  l'effetto  della   transazione
          prevista sugli obblighi  normativi  esistenti  in  base  al
          Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei  vari
          mercati relativi alla rete d'accesso secondo  la  procedura
          di cui all'articolo 19 del Codice.  Sulla  base  della  sua
          valutazione  impone,  mantiene,  modifica  o   revoca   gli
          obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. 
              3. L'entita' commerciale separata dal  punto  di  vista
          giuridico o operativo puo' essere soggetta a uno  qualsiasi
          degli obblighi di cui agli articoli da  46  a  50  in  ogni
          mercato  specifico  nel  quale  e'  stato   stabilito   che
          l'entita' dispone di un significativo potere di mercato  ai
          sensi dell'articolo 19 oppure  a  qualsiasi  altro  obbligo
          autorizzato dalla  Commissione  conformemente  all'articolo
          45, comma 3. 
              4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita'  nelle
          reti di  accesso  locale,  o  una  parte  significativa  di
          queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a  una
          proprieta' diversa, l'impresa  designata  conformemente  al
          comma   1   informa   preventivamente   e   tempestivamente
          l'Autorita' per permetterle  di  valutare  l'effetto  della
          transazione  prevista  sulla  fornitura   dell'accesso   in
          postazione fissa e sulla fornitura dei  servizi  telefonici
          ai  sensi  dell'articolo  54.  L'Autorita'  puo'   imporre,
          modificare o revocare gli obblighi specifici  conformemente
          all'articolo 28, comma 2. 
              4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di  investimenti
          efficienti in  infrastrutture  nuove  e  avanzate  a  banda
          ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla
          rete  di  accesso  appartenenti  a  diversi  operatori  sia
          finalizzato all'aggregazione volontaria dei  medesimi  beni
          in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato
          e appartenente a una proprieta' diversa o  sotto  controllo
          di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori  di  rete
          verticalmente   integrati,    l'Autorita',    nell'imporre,
          modificare o revocare gli  obblighi  specifici  di  cui  al
          comma 4,  determina  adeguati  meccanismi  incentivanti  di
          remunerazione del capitale investito, tenendo  conto  anche
          del  costo  storico  degli   investimenti   effettuati   in
          relazione alle reti  di  accesso  trasferite,  della  forza
          lavoro dei soggetti giuridici coinvolti  e  delle  migliori
          pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in  altri
          servizi e industrie a rete."