Art. 23 
 
Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita  dei
  prodotti non preimballati  di  cui  all'articolo  19  del  presente
  decreto 
 
  1. L'operatore del settore alimentare  che  viola  le  disposizioni
dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non  preimballati
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di
cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati  serviti  dalle
collettivita', l'indicazione delle sostanze o  prodotti  che  possono
provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo  9,  paragrafo
1,  lettera   c),   del   regolamento,   prevista   obbligatoriamente
dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  di
una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. 
  3. Quando l'indicazione di cui al comma 2  e'  resa  con  modalita'
difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali  emanate  ai
sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del  regolamento,  all'operatore
del  settore  alimentare  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000  euro  a  8.000  euro.
Quando la violazione riguarda solo  aspetti  formali,  essa  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 
  4. L'operatore  del  settore  alimentare  che  omette,  nelle  fasi
precedenti  la  vendita  al  consumatore  o  alle  collettivita',  le
indicazioni obbligatorie  previste  dall'articolo  19,  comma  7,  e'
soggetto all'applicazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.