Art. 23 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici di  cui  all'articolo  17,  per  gli
edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  che  necessitano  soltanto  di
interventi di immediata riparazione di carattere non  strutturale,  i
soggetti  interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato  che
documenti il nesso di  causalita'  tra  gli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo  17  e  lo  stato  della  struttura,  e  la  valutazione
economica  del  danno,  effettuare   l'immediato   ripristino   della
agibilita' degli edifici e delle strutture. 
  2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare  singole  unita'
immobiliari.  In  tal  caso,  il  professionista   incaricato   della
progettazione assevera la rispondenza  dell'intervento  all'obiettivo
di cui allo stesso comma 1. 
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
sono adottate misure operative per l'attuazione degli  interventi  di
immediata esecuzione di cui al comma 1. 
  4. I soggetti  interessati,  con  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  anche
in deroga all'articolo 146  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
informano i Comuni di  cui  all'articolo  17  dell'avvio  dei  lavori
edilizi  di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguire  comunque  nel
rispetto delle disposizioni stabilite  con  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 18,  comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali  della
pianificazione  territoriale  e  urbanistica,  ivi   inclusa   quella
paesaggistica,   con   l'indicazione   del   progettista    abilitato
responsabile  della  progettazione,  del  direttore  dei   lavori   e
dell'impresa esecutrice,  purche'  le  costruzioni  non  siano  state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono
stati  emessi  i  relativi  ordini  di   demolizione,   allegando   o
autocertificando quanto necessario ad assicurare  il  rispetto  delle
vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a  quelle
in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti  interessati,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'inizio   dei   lavori,
provvedono a presentare la documentazione  che  non  sia  stata  gia'
allegata alla comunicazione di avvio  dei  lavori  di  riparazione  o
ripristino  e  che  sia   comunque   necessaria   per   il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio  e
dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di  contributo,  nonche'  la  decadenza  dal  contributo  per
l'autonoma  sistemazione   eventualmente   percepito   dal   soggetto
interessato. 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
    a)  che  risultino  aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe  di  cui  all'articolo  29,  e  fermo  restando  quanto
previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione
di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
    b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi
e previdenziali come attestato dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che  siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di cui all'articolo 25  fino  alla  definizione  delle  relative
procedure.