Art. 23 
 
             Disposizioni in materia di blocco stradale 
 
  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata»  sono
sostituite dalle seguenti: «in  una  strada  ordinaria  o  ferrata  o
comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,»; 
  b) l'articolo 1-bis e' abrogato. 
  2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  dall'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66.».