Art. 23 
 
                            Autotrasporto 
 
  1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione
dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede: 
    a) quanto a  10,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2018  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) quanto a 16 milioni di euro a mediante  utilizzo  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state
riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello
Stato. 
  2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da
assegnare  all'autorita'  di  sistema   portuale   del   mar   ligure
occidentale. 
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si
provvede per 15 milioni di euro  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018,
delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate  al  termine
del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui
conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.