Art. 23 
 
                          Anticipo del TFS 
 
  1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione
dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori
(( dipendenti delle amministrazioni pubbliche )) di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata
al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici
alla speranza di vita. 
  (( 2. Sulla base di apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente
responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari
all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o
agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS.
Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi,
l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento
e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla
cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo
finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal
trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al
primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente )). 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a ((
75 milioni )) di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al
comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di
accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi'
assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e'
surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per
l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 
  4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso
connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata verifica della clientela. 
  5. L'importo finanziabile e'  pari  a  ((  45.000  euro  ))  ovvero
all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso  in  cui
l'indennita' di fine servizio  comunque  denominata  sia  di  importo
inferiore. Alle operazioni di finanziamento di  cui  al  comma  2  si
applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui  al
medesimo comma. 
  6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso
della quota capitale. 
  7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato. 
  8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo
stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.