Art. 23. Promovimento dell'adozione di regole deontologiche 1. Il Garante promuove, nei casi previsti dalla legge, l'adozione di regole deontologiche ai sensi dell'art. 2-quater del codice con deliberazione del Collegio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati i criteri generali in base ai quali l'Autorita' verifica il rispetto del principio di rappresentativita'. In base al medesimo principio, i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate che ritengano di avere titolo a sottoscrivere le regole deontologiche sono invitati a darne comunicazione all'Autorita' entro un termine prefissato, e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la loro rappresentativita'. 3. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Garante puo' invitare altri soggetti che si ritengano comunque interessati in relazione all'applicazione delle regole deontologiche a darne comunicazione all'Autorita' e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato alla materia.