(( Art. 23 bis 
 
Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in
  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di
  Ischia 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020»; 
  b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»; 
  c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»; 
  d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro
2,25 milioni nell'anno 2020»; 
  e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
      «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25
milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». ))