Art. 23 
 
 
Accelerazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  regioni  colpite
  dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo,  Lazio,
  Marche e Umbria 
 
  1. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici  e  per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definiti  dal  Commissario
straordinario  per  importi  fino  a  40.000  euro  avviene  mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e  inferiori
a quelli di  cui  all'articolo  35  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante  procedure
negoziate previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50  del
2016, iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34  del
presente  decreto.  Fatta  eccezione  per  particolari  e  comprovate
ragioni  connesse  alla  specifica  tipologia   e   alla   dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto  dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto  legislativo  n.  50  del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli   oneri   derivanti   dall'affidamento   degli   incarichi    di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di  cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis: Limitatamente agli immobili e alle  unita'  strutturali
danneggiate private, che a seguito  delle  verifiche  effettuate  con
scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o  "C"  o
"E" limitatamente a livello operativo "L4", i  comuni,  d'intesa  con
l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione,  possono  altresi'  curare
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di  contributo  e  di
tutti gli adempimenti conseguenti. Con ordinanza  commissariale  sono
definiti le modalita' e i criteri per la regolamentazione  di  quanto
disposto dal presente comma.»; 
  b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'  aggiunto
il seguente: 
  «Art. 4-quater. - (Strutture abitative temporanee ed  amovibili)  -
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del  territorio,  nei
comuni di cui agli allegati 1 e  2  che  presentano  una  percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili  con  esito
"E" ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5
maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto  agli  edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari  di  immobili
distrutti  o  gravemente  danneggiati   dagli   eventi   sismici   e'
consentita,  previa  autorizzazione  comunale,   l'installazione   di
strutture temporanee e  amovibili,  sul  terreno  ove  si  trovano  i
medesimi immobili o  su  altro  terreno  di  proprieta'  ubicato  nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro  terreno  su  cui  si
vanti un  diritto  reale  di  godimento,  previa  acquisizione  della
dichiarazione di  disponibilita'  da  parte  della  proprieta'  senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte  della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo  per  tale  finalita'  da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui  all'articolo  4-ter  del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato,  i  soggetti  di
cui al primo periodo  provvedono,  con  oneri  a  loro  carico,  alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
  b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma  1,  per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli  esiti  "agibile  con
provvedimenti", "parzialmente agibile"  e  "inagibile"  delle  schede
A-DC e B-DP di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli  esiti  "B",
"C" ed "E" delle schede AeDES di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5  maggio  2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011»; 
    c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13
e' sostituito dal seguente: «13. La selezione dell'impresa esecutrice
da parte del beneficiario dei contributi e'  compiuta  esclusivamente
tra  le  imprese  che  risultano  iscritte   nell'Anagrafe   di   cui
all'articolo 30.»; 
    d) all'articolo 12, il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.
L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i  comuni  nei  casi
previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del
contributo e il relativo importo,  trasmettono  al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.»; 
  d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1: 
  1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Gli  interventi
di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario  n.
63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese  di  proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di  importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.»; 
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «al  precedente  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai precedenti periodi»; 
    e) all'articolo 34, comma 5, terzo  periodo,  le  parole  «2  per
cento» sono sostituite dalle seguenti «2,5 per cento, di cui  lo  0,5
per cento per l'analisi di risposta sismica locale,» e il comma 6  e'
sostituito dal seguente: «6. Per le opere pubbliche, compresi i  beni
culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   con   provvedimenti   adottati   ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  sono  fissati  il  numero  e  l'importo
complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di  cui
al  comma  1  puo'   assumere   contemporaneamente,   tenendo   conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.»; 
  e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi  da  quelli
previsti  dall'articolo  8,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi  contemporanei  che  non  trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»; 
  e-ter) all'articolo 48: 
  a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  versano  le  somme  oggetto  di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a  un
massimo di 120 rate  mensili  di  pari  importo,  con  il  versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque  rate  entro
il  15  ottobre  2019;  su  richiesta   del   lavoratore   dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata  anche  dal
sostituto d'imposta.»; 
  b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Gli
adempimenti  e   i   pagamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il  15  ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a  un  massimo  di  120  rate
mensili   di   pari   importo,   con   il   versamento   dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi;  su  richiesta  del
lavoratore dipendente subordinato  o  assimilato,  la  ritenuta  puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta.» 
  1-bis. Per i comuni con popolazione superiore  a  30.000  abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o  di  messa  in  sicurezza  su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il  bilancio
dell'anno 2018  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, onde attenuare  gli  effetti  delle
disposizioni di cui al comma  897  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5  milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 2, 3, 6, 12, 14, 34  e  48,
          del citato decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
          vice commissari) - 1. Il Commissario straordinario: 
                a)  opera  in  stretto  raccordo  con  il  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
          le attivita' disciplinate  dal  presente  decreto  con  gli
          interventi di  relativa  competenza  volti  al  superamento
          dello stato di emergenza e di  agevolare  il  proseguimento
          degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione  di
          quest'ultimo; 
                b)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione degli immobili privati di  cui  al  Titolo  II,
          Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei  vice  commissari
          di concessione ed  erogazione  dei  relativi  contributi  e
          vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi,  ai
          sensi dell'art. 5; 
                c) opera una ricognizione e  determina,  di  concerto
          con le  Regioni  e  con  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del   turismo,   secondo   criteri
          omogenei, il  quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il
          relativo  fabbisogno  finanziario,  definendo  altresi'  la
          programmazione  delle  risorse   nei   limiti   di   quelle
          assegnate; 
                d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2; 
                e)  coordina  gli  interventi  di   ricostruzione   e
          riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
          ai sensi dell'art. 14; 
                f) sovraintende sull'attuazione delle misure  di  cui
          al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
          imprese che hanno  sede  nei  territori  interessati  e  il
          recupero del tessuto  socio-economico  nelle  aree  colpite
          dagli eventi sismici; 
                g)  adotta  e  gestisce  l'elenco  speciale  di   cui
          all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  prevenzione  contro   le
          infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata    negli
          interventi di ricostruzione; 
                h) tiene e gestisce la contabilita'  speciale  a  lui
          appositamente intestata; 
                i) esercita il  controllo  su  ogni  altra  attivita'
          prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
                l). 
                l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
          finalizzato  a  dotare  i  Comuni  individuati   ai   sensi
          dell'art. 1 della microzonazione sismica  di  III  livello,
          come  definita  negli   «Indirizzi   e   criteri   per   la
          microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
          Conferenza  delle  Regioni  e  delle   Province   autonome,
          disciplinando  con  propria  ordinanza  la  concessione  di
          contributi a cio' finalizzati ai  Comuni  interessati,  con
          oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
          speciale di cui all'art. 4, comma 3,  entro  il  limite  di
          euro 6,5 milioni,  e  definendo  le  relative  modalita'  e
          procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 
                  1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
          indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard  definiti
          dalla Commissione tecnica istituita ai sensi  dell'art.  5,
          comma 7, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 3907  del  13  novembre  2010,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
          del 1° dicembre 2010; 
                  2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
          mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2,  lettera
          a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro  i
          limiti ivi previsti, a professionisti  iscritti  agli  Albi
          degli ordini o dei collegi professionali, di particolare  e
          comprovata esperienza in materia  di  prevenzione  sismica,
          previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento   della
          sussistenza   di   un'adeguata   esperienza   professionale
          nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del  presente  decreto   ovvero,   in   mancanza,   purche'
          attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
          47  del  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  per
          l'iscrizione  nell'elenco  speciale  come  individuati  nel
          citato art. 34 e nelle  ordinanze  adottate  ai  sensi  del
          comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
          di iscrizione al medesimo elenco; 
                  3) supporto e coordinamento  scientifico,  ai  fini
          dell'omogeneita' nell'applicazione degli  indirizzi  e  dei
          criteri nonche' degli standard di  cui  al  numero  1),  da
          parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
          del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  sulla  base  di
          apposita   convenzione   stipulata   con   il   Commissario
          straordinario,  al  fine  di  assicurare  la   qualita'   e
          l'omogeneita'  degli  studi.  Agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione di cui al  periodo  precedente  si  provvede  a
          valere  sulle  disponibilita'  previste  all'alinea   della
          presente lettera. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
          ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi
          generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
          dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
          i Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e  sono
          comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
                2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione
          e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
          tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
          programmazione urbanistica in  conformita'  agli  indirizzi
          definiti dal Commissario straordinario per importi  fino  a
          40.000  euro  avviene  mediante  affidamento  diretto,  per
          importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
          all'art. 35 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, avviene  mediante  procedure  negoziate
          previa  consultazione  di  almeno  dieci  soggetti  di  cui
          all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto  legislativo  n.
          50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui  all'art.
          34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari  e
          comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla
          dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo
          quanto previsto dal comma 4 dell'art. 23 del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  affidano  la  redazione  della
          progettazione al livello esecutivo.  Agli  oneri  derivanti
          dall'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  e  di
          quelli  previsti  dall'art.  23,  comma  11,  del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016 si provvede con  le  risorse  di
          cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
                3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
          cui  al  presente  decreto   attraverso   l'analisi   delle
          potenzialita'  dei  territori  e  delle   singole   filiere
          produttive esistenti anche attraverso modalita' di  ascolto
          e consultazione, nei Comuni  interessati,  degli  operatori
          economici e della cittadinanza. 
                4. Il Commissario  straordinario,  anche  avvalendosi
          degli uffici speciali per la ricostruzione di cui  all'art.
          3, coadiuva gli enti locali  nella  progettazione  e  nella
          realizzazione  degli   interventi,   con   l'obiettivo   di
          garantirne la qualita' e il  raggiungimento  dei  risultati
          attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
          e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale  per
          lo sviluppo delle aree interne del Paese. 
                4-bis.  Il  Commissario  straordinario  effettua  una
          ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare  nuovo
          o in ottimo stato e classificato agibile,  invenduto  e  di
          cui e' accertata la disponibilita' alla vendita. 
                5.  I  vice  commissari,  nell'ambito  dei  territori
          interessati: 
                  a) presiedono  il  comitato  istituzionale  di  cui
          all'art. 1, comma 6; 
                  b) esercitano le funzioni di propria competenza  al
          fine di favorire il superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
          degli interventi immediati di ricostruzione; 
                  c) sovraintendono  agli  interventi  relativi  alle
          opere pubbliche e ai beni  culturali  di  competenza  delle
          Regioni; 
                  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
          concessione  dei   contributi   per   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con  le
          modalita' di cui all'art. 6; 
                  e) esercitano le funzioni di propria competenza  in
          relazione alle misure finalizzate al sostegno alle  imprese
          e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II; 
                  e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
          che si sono susseguiti a far data dal 24  agosto  2016,  il
          monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto,  al
          fine di  verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
          rispetto delle norme europee  e  nazionali  in  materia  di
          aiuti di Stato.»   
                «Art. 3 (Uffici speciali per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione  ogni
          Regione   istituisce,   unitamente   agli    enti    locali
          interessati,  un  ufficio   comune,   denominato   «Ufficio
          speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito
          «Ufficio speciale per  la  ricostruzione».  Il  Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'art.  1,  comma  6,  predispone  uno  schema  tipo   di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'art.  1,
          commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
          limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno  2016  e
          di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  2017  e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'art. 4  e  per  gli  anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al  terzo
          ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,  comma  3,
          possono essere destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un
          massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
          e 2018,  per  i  comandi  ed  i  distacchi  disposti  dalle
          Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  ovvero  da   altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata
          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo
          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del
          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e
          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse
          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del
          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
                1-bis. Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei  contingenti  di  cui  all'art.  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                1-ter.  Le  spese  di  funzionamento   degli   Uffici
          speciali  per   la   ricostruzione,   diverse   da   quelle
          disciplinate dal comma 1, sono a carico del  fondo  di  cui
          all'art. 4, nel limite di un milione di euro  per  ciascuno
          degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle  risorse
          finanziarie previste dal precedente periodo  e'  effettuata
          con provvedimento del Commissario straordinario. 
                1-quater.  Le  eventuali   spese   di   funzionamento
          eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono  a  carico
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
                2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,
          comma 3. 
                3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'art.  42,  esercitando  anche  il  ruolo  di   soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
                4. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
                4-bis. Limitatamente  agli  immobili  e  alle  unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  «B»  o   «C»   o   «E»
          limitatamente a livello operativo «L4», i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
                5. Con apposito provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto.» 
                «Art.  6  (Criteri  e  modalita'  generali   per   la
          concessione   dei   finanziamenti    agevolati    per    la
          ricostruzione  privata).  -  1.  Per  gli   interventi   di
          ricostruzione  o  di  recupero   degli   immobili   privati
          distrutti o danneggiati dalla crisi  sismica,  da  attuarsi
          nel rispetto dei  limiti,  dei  parametri  e  delle  soglie
          stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, possono essere previsti: 
                  a) per gli immobili distrutti, un  contributo  pari
          al 100 per cento del costo delle strutture, degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo pari al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                  c) per gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento     sismico,      compresi      l'adeguamento
          igienico-sanitario,  energetico  ed  antincendio,   nonche'
          l'eliminazione delle barriere  architettoniche,  e  per  il
          ripristino degli elementi architettonici  esterni  comprese
          le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti  comuni
          dell'intero edificio. 
                2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                  a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla  data
          del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
          dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
                  b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, che, alla data del 24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento  ai   Comuni   di   cui   all'allegato   2-bis,
          risultavano  concesse  in  locazione  sulla  base   di   un
          contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero
          concesse in comodato o assegnate a soci  di  cooperative  a
          proprieta' indivisa, e adibite a residenza  anagrafica  del
          conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; 
                  c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
                  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento  ai
          Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
          con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
          data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni  di  cui
          all'allegato 2-bis, era presente un'unita'  immobiliare  di
          cui alle lettere a), b) e c); 
                  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero  di
          chi per legge o per contratto o sulla base di altro  titolo
          giuridico valido alla  data  della  domanda  sia  tenuto  a
          sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
          unita'  immobiliari,   degli   impianti   e   beni   mobili
          strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
          data del 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di  cui
          all'allegato 1, ovvero alla data del  24  agosto  2016  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data  del
          26  ottobre  2016  con  riferimento  ai   Comuni   di   cui
          all'allegato 2 ovvero alla data del  18  gennaio  2017  con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
                2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di  cui  al
          comma 1, per gli immobili di interesse culturale  ai  sensi
          del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, gli esiti «agibile con provvedimenti», «parzialmente
          agibile» e «inagibile» delle schede A-DC e B-DP di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55
          del 7 marzo 2006, sono  equiparati,  rispettivamente,  agli
          esiti «B», «C» ed «E» delle schede AeDES di cui al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011. 
                3. La concessione dei contributi di cui al  comma  2,
          lettera b), e' subordinata all'impegno,  assunto  da  parte
          del richiedente in sede di presentazione della  domanda  di
          contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del
          rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione  in
          essere alla  data  degli  eventi  sismici,  successivamente
          all'esecuzione  dell'intervento  e  per  un   periodo   non
          inferiore a due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente
          diritto l'immobile deve  essere  concesso  in  locazione  o
          comodato o  assegnato  ad  altro  soggetto  temporaneamente
          privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
          all'art. 1. 
                4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i  soggetti
          di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del  comma  2,  la
          percentuale riconoscibile e' pari  al  100  per  cento  del
          contributo determinato secondo le modalita'  stabilite  con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. 
                5. Per gli interventi di  cui  alla  lettera  c)  del
          comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di  cui  all'art.
          1, comma 2, da eseguire su  immobili  siti  all'interno  di
          centri storici e borghi caratteristici, la percentuale  del
          contributo dovuto e' pari al 100 per cento del  valore  del
          danno  puntuale   cagionato   dall'evento   sismico,   come
          documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri  casi,
          la percentuale del contributo riconoscibile non  supera  il
          50 per cento del predetto  importo,  secondo  le  modalita'
          stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
          comma 2. 
                6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
          assicurativo  o  di  altri  contributi  pubblici  percepiti
          dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
          al presente decreto. 
                7. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, e' individuata  una  metodologia  di  calcolo  del
          contributo basata sul confronto tra il costo  convenzionale
          al metro quadrato per le  superfici  degli  alloggi,  delle
          attivita'  produttive  e  delle  parti  comuni  di  ciascun
          edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla  base
          del  prezzario  unico   interregionale,   predisposto   dal
          Commissario straordinario d'intesa con  i  vice  commissari
          nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art.  1,
          comma 5, tenendo conto sia del livello di danno  che  della
          vulnerabilita'. 
                8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,  nonche'  le   spese   per   le   attivita'
          professionali svolte dagli amministratori di  condominio  e
          le  spese  di  funzionamento  dei  consorzi   appositamente
          costituiti tra proprietari per gestire interventi  unitari,
          nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5. 
                8-bis. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
                9.  Le  domande  di  concessione  dei   finanziamenti
          agevolati  contengono  la  dichiarazione,  ai  sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  in  ordine  al   possesso   dei   requisiti
          necessari  per   la   concessione   dei   finanziamenti   e
          all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici  o
          di indennizzi assicurativi per la  copertura  dei  medesimi
          danni. 
                10. (Abrogato). 
                10-bis. La concessione del contributo  e'  trascritta
          nei  registri  immobiliari,   su   richiesta   dell'Ufficio
          speciale per la ricostruzione, in  esenzione  da  qualsiasi
          tributo o diritto, sulla base del  titolo  di  concessione,
          senza alcun'altra formalita'. 
                10-ter. (Abrogato). 
                10-quater. Le disposizioni dei  commi  10,  10-bis  e
          10-ter  si  applicano  anche  agli  immobili  distrutti   o
          danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma  2,
          ammessi a beneficiare delle misure  previste  dal  presente
          decreto. 
                11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore  dell'edificio.  In  deroga  all'art.  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
                12.  Ferma  restando  l'esigenza  di  assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
          previsti dall'art. 1, comma 2,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
          beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente  tra
          le imprese che  risultano  iscritte  nell'Anagrafe  di  cui
          all'art. 30. 
                13-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  agli  immobili  distrutti  o  danneggiati
          ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
          degli interessati che dimostrino  il  nesso  di  causalita'
          diretto tra i danni ivi verificatisi e gli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da
          apposita perizia asseverata.» 
                «Art. 12 (Procedura per la concessione e l'erogazione
          dei contributi) - 1. Fuori dei casi disciplinati  dall'art.
          8, comma 4, l'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'
          presentata dai soggetti  legittimati  di  cui  all'art.  6,
          comma  2,  all'ufficio  speciale   per   la   ricostruzione
          territorialmente competente unitamente alla  richiesta  del
          titolo abilitativo necessario in relazione  alla  tipologia
          dell'intervento    progettato.    Alla     domanda     sono
          obbligatoriamente  allegati,  oltre   alla   documentazione
          necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
                  a) scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta
          a norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 113 del 17 maggio 2011, anche  da  parte  del  personale
          tecnico del Comune o da personale tecnico  e  specializzato
          di  supporto  al  Comune   appositamente   formato,   senza
          ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
                  b)  relazione  tecnica  asseverata   a   firma   di
          professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale  di
          cui all'art. 34,  attestante  la  riconducibilita'  causale
          diretta dei danni esistenti  agli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1; 
                  c)  progetto   degli   interventi   proposti,   con
          l'indicazione   delle   attivita'   di   ricostruzione    e
          riparazione  necessarie   nonche'   degli   interventi   di
          miglioramento sismico previsti  riferiti  all'immobile  nel
          suo complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da
          cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
                  d). 
                2. All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'
          urbanistica  degli  interventi  richiesti  a  norma   della
          vigente  legislazione,  il  Comune   rilascia   il   titolo
          edilizio. 
                3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero  i
          comuni nei casi  previsti  dal  comma  4-bis  dell'art.  3,
          verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo
          importo, trasmettono al vice  commissario  territorialmente
          competente  la  proposta  di  concessione  del   contributo
          medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
                4. Il vice commissario o suo  delegato  definisce  il
          procedimento con  decreto  di  concessione  del  contributo
          nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle
          risorse disponibili. 
                5. La struttura  commissariale  procede  con  cadenza
          mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali
          sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi
          a  norma  del  presente  articolo,  previo  sorteggio   dei
          beneficiari in misura pari ad almeno il 10  per  cento  dei
          contributi   complessivamente   concessi.   Qualora   dalle
          predette verifiche  emerga  che  i  contributi  sono  stati
          concessi in carenza dei necessari presupposti,  ovvero  che
          gli interventi eseguiti non corrispondono a  quelli  per  i
          quali e' stato concesso il  finanziamento,  il  Commissario
          straordinario dispone l'annullamento  o  la  revoca,  anche
          parziale, del  decreto  di  concessione  dei  contributi  e
          provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
          indebitamente percepite. 
                6. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma  2,  sono  definiti  modalita'  e  termini   per   la
          presentazione delle domande di concessione dei contributi e
          per l'istruttoria delle relative  pratiche,  prevedendo  la
          dematerializzazione   con   l'utilizzo    di    piattaforme
          informatiche. Nei  medesimi  provvedimenti  possono  essere
          altresi' indicati ulteriori  documenti  e  informazioni  da
          produrre in allegato all'istanza di  contributo,  anche  in
          relazione   alle   diverse   tipologie   degli   interventi
          ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure  per  le
          misure da adottare in esito alle verifiche di cui al  comma
          5.»  
                «Art.  14  (Ricostruzione   pubblica).   -   1.   Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  e'
          disciplinato il finanziamento,  nei  limiti  delle  risorse
          stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la  riparazione
          e il ripristino degli edifici pubblici, per gli  interventi
          volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,
          nonche'  per  gli  interventi  sui  beni   del   patrimonio
          artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a  tutela
          ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere  anche  opere  di
          miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in  maniera
          sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
          Comuni di cui all'art.  1,  attraverso  la  concessione  di
          contributi a favore: 
                  a) degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o
          educativo per la prima infanzia,  ad  eccezione  di  quelli
          paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche'
          degli   edifici   municipali,   delle   caserme   in    uso
          all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
          delle strutture sanitarie e socio sanitarie  di  proprieta'
          pubblica e  delle  chiese  e  degli  edifici  di  culto  di
          proprieta' di enti ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,
          di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, anche se  formalmente  non  dichiarati
          tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
          per le esigenze di culto; 
                  a-bis)  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018,  per  essere  destinati  alla  soddisfazione
          delle esigenze abitative delle  popolazioni  dei  territori
          interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
          2016; 
                  b)  delle  opere  di  difesa  del  suolo  e   delle
          infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
          difesa idraulica e per l'irrigazione; 
                  c) degli archivi, dei musei  e  delle  biblioteche,
          che a tale fine sono equiparati agli immobili di  cui  alla
          lettera a), ad eccezione di quelli di  proprieta'  di  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   fermo   restando
          quanto previsto dalla lettera a) in relazione  alle  chiese
          ed  agli  edifici  di   culto   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
                  d) degli interventi  di  riparazione  e  ripristino
          strutturale  degli  edifici  privati  inclusi  nelle   aree
          cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
          consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
                2. Al fine di  dare  attuazione  alla  programmazione
          degli interventi di  cui  al  comma  1,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a: 
                  a) predisporre e approvare  un  piano  delle  opere
          pubbliche, comprensivo  degli  interventi  sulle  opere  di
          urbanizzazione danneggiate dagli  eventi  sismici  o  dagli
          interventi di  ricostruzione  eseguiti  in  conseguenza  di
          detti eventi ed ammissibili  a  contributo  in  quanto  non
          imputabili  a  dolo  o  colpa  degli  operatori  economici,
          articolato  per  le  quattro   Regioni   interessate,   che
          quantifica il danno e ne prevede il finanziamento  in  base
          alla risorse disponibili; 
                  a-bis) predisporre ed approvare  piani  finalizzati
          ad assicurare il ripristino, per  il  regolare  svolgimento
          dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
          per la ripresa ovvero  per  lo  svolgimento  della  normale
          attivita' scolastica, educativa o didattica, in  ogni  caso
          senza incremento della spesa di personale,  nei  comuni  di
          cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma  2  limitatamente  a
          quelli nei quali risultano edifici scolastici  distrutti  o
          danneggiati a causa degli  eventi  sismici.  I  piani  sono
          comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca; 
                  b)  predisporre  e  approvare  un  piano  dei  beni
          culturali, articolato per le quattro  Regioni  interessate,
          che quantifica il danno e ne prevede  il  finanziamento  in
          base alle risorse disponibili; 
                  c) predisporre ed approvare un piano di  interventi
          sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli  previsti
          sulle aree suscettibili di instabilita'  dinamica  in  fase
          sismica ricomprese nei centri e  nuclei  interessati  dagli
          strumenti urbanistici attuativi come individuate  ai  sensi
          dell'art. 11,  comma  1,  lettera  c),  con  priorita'  per
          dissesti che costituiscono pericolo per centri  abitati  ed
          infrastrutture; 
                  d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
          delle infrastrutture e il rafforzamento del  sistema  delle
          imprese, articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate
          limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2; 
                  e). 
                  f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle
          infrastrutture  ambientali  da  ripristinare  e  realizzare
          nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art.  1,
          con particolare attenzione agli impianti di  depurazione  e
          di   collettamento   fognario;    nel    programma    delle
          infrastrutture ambientali e' compreso il  ripristino  della
          sentieristica nelle aree protette, nonche'  il  recupero  e
          l'implementazione degli itinerari ciclabili e  pedonali  di
          turismo lento nelle aree. 
                3. Qualora la programmazione della rete scolastica  o
          la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
          costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le  risorse
          per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
          comunque destinabili a tale scopo. 
                3-bis. Gli interventi funzionali  alla  realizzazione
          dei  piani  previsti  dalla  lettera  a-bis)  del  comma  2
          costituiscono   presupposto   per   l'applicazione    della
          procedura  di  cui  all'art.  63,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Conseguentemente,  per
          gli appalti pubblici di lavori, di servizi e  di  forniture
          da aggiudicarsi da parte del Commissario  straordinario  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e  6,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
          dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e  rotazione,
          l'invito,   contenente   l'indicazione   dei   criteri   di
          aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
          dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
          sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta
          Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo  deve  essere
          rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in  uno  degli
          elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
          Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190,  e  che  abbiano  presentato
          domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  al
          citato  art.  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla  base
          della  valutazione  delle   offerte   effettuata   da   una
          commissione giudicatrice costituita  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. 
                3-bis.1. In sede di approvazione  dei  piani  di  cui
          alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2  del  presente
          articolo ovvero  con  apposito  provvedimento  adottato  ai
          sensi dell'art. 2, comma 2,  il  Commissario  straordinario
          puo'   individuare,   con   specifica   motivazione,    gli
          interventi,  inseriti  in  detti   piani,   che   rivestono
          un'importanza essenziale ai fini  della  ricostruzione  nei
          territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi  a  far
          data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
          1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63  del  6
          settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di  proprieta'
          del Fondo edifici di culto si considerano in ogni  caso  di
          importanza essenziale ai fini della ricostruzione.  Per  la
          realizzazione  degli  interventi  di  cui   ai   precedenti
          periodi, a cura di soggetti attuatori di cui  all'art.  15,
          comma 1,  possono  applicarsi,  fino  alla  scadenza  della
          gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro
          i limiti della soglia di rilevanza europea di cui  all'art.
          35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis  del  presente
          articolo. 
                3-ter. Ai  fini  del  riconoscimento  del  contributo
          relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
          1, i Presidenti delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria, in qualita' di vice  commissari,  procedono,  sulla
          base  della  ricognizione  del  fabbisogno  abitativo   dei
          territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata  in
          raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
          edifici di proprieta' pubblica,  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile,  che  siano  ripristinabili
          con  miglioramento  sismico  entro  il  31  dicembre  2018.
          Ciascun  Presidente  di  Regione,  in  qualita'   di   vice
          commissario,   provvede   a   comunicare   al   Commissario
          straordinario l'elenco degli immobili di cui al  precedente
          periodo. 
                3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
          ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
          residenziale  pubblica,  nonche'  gli  enti  locali   delle
          medesime Regioni, ove a  tali  fini  da  esse  individuati,
          previa  specifica  intesa,   quali   stazioni   appaltanti,
          procedono, nei limiti delle risorse  disponibili  e  previa
          approvazione da parte  del  Presidente  della  Regione,  in
          qualita' di vice commissario, ai soli fini  dell'assunzione
          della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
          4, del presente decreto, all'espletamento  delle  procedure
          di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
                3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
          provvedono,  con  oneri  a  carico  delle  risorse  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili,  alla  diretta  attuazione  degli   interventi
          relativi  agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
          ripristinabili  con  miglioramento  sismico  entro  il   31
          dicembre 2018 e  inseriti  negli  elenchi  predisposti  dai
          Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari. 
                3-sexies.    Con    ordinanza     del     Commissario
          straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti  dell'art.
          2,  comma  2,  del  presente  decreto,  sono  definite   le
          procedure  per  la  presentazione  e   l'approvazione   dei
          progetti relativi agli immobili di cui  ai  commi  3-ter  e
          3-quinquies. Gli immobili di cui alla  lettera  a-bis)  del
          comma   1,   ultimati   gli   interventi   previsti,   sono
          tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze
          abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli
          eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
                3-septies.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dagli
          articoli  5  e  11  per  gli  interventi  di  ricostruzione
          privata,   al    finanziamento    degli    interventi    di
          urbanizzazione e di  consolidamento  dei  centri  e  nuclei
          abitati   oggetto   di   pianificazione   urbanistica    ed
          interessati da gravi fenomeni di instabilita'  dinamica  in
          fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
          degli  edifici  destinati  ad   abitazione   ed   attivita'
          produttive gravemente danneggiati dal  sisma,  si  provvede
          con le risorse di cui all'art. 4. 
                4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal
          Commissario straordinario, sentiti i vice commissari  nella
          cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma  5,  e  in
          coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano  dei
          beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  i
          soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni  dei  Comuni,
          le unioni montane e le Province  interessati  provvedono  a
          predisporre ed  inviare  i  progetti  degli  interventi  al
          Commissario straordinario. 
                4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   per   la
          predisposizione dei progetti  e  per  l'elaborazione  degli
          atti di pianificazione  e  programmazione  urbanistica,  in
          conformita'  agli  indirizzi   definiti   dal   Commissario
          straordinario ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  b),
          del presente decreto, i soggetti di  cui  al  comma  4  del
          presente  articolo  possono  procedere  all'affidamento  di
          incarichi ad uno o piu' degli operatori economici  indicati
          all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,
          purche' iscritti nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34
          del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di  cui
          al periodo precedente e' consentito esclusivamente in  caso
          di  indisponibilita'  di   personale,   dipendente   ovvero
          reclutato secondo le modalita' previste dai commi  3-bis  e
          seguenti dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso
          della necessaria professionalita' e, per importi  inferiori
          a quelli di cui all'art.  35  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate
          con almeno  cinque  professionisti  iscritti  nel  predetto
          elenco  speciale.  Restano  ferme  le  previsioni  di   cui
          all'art. 2, comma 2-bis, del presente decreto. 
                5. Il Commissario  straordinario,  previo  esame  dei
          progetti presentati dai  soggetti  di  cui  al  comma  4  e
          verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
          il  parere  della  Conferenza   permanente   ovvero   della
          Conferenza  regionale,  nei  casi  previsti  dal  comma   4
          dell'art. 16, approva definitivamente i progetti  esecutivi
          ed adotta il decreto di concessione del contributo. 
                6. I contributi di cui al presente articolo,  nonche'
          le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati  in
          via diretta. 
                7.  A  seguito  del  rilascio  del  provvedimento  di
          concessione del contributo,  il  Commissario  straordinario
          inoltra  i  progetti  esecutivi  alla  centrale  unica   di
          committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
          procedure  di  gara  per  la  selezione   degli   operatori
          economici che realizzano gli interventi. 
                8.  Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta   dei
          contributi  il  Commissario   straordinario   puo'   essere
          autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, a  stipulare  appositi  mutui  di  durata  massima
          venticinquennale, sulla base di criteri di  economicita'  e
          di contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a
          carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea  per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
          Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
          istituti finanziatori direttamente dallo Stato. 
                9. Per quanto attiene la  fase  di  programmazione  e
          ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
          cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
          Intesa tra il Commissario straordinario,  il  Ministro  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  ed  il
          rappresentante delle Diocesi  coinvolte,  proprietarie  dei
          beni  ecclesiastici,  al  fine  di  concordare   priorita',
          modalita' e termini per il recupero dei  beni  danneggiati.
          Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
          stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
          tra  i  soggetti  contraenti,  al  fine  di  affrontare   e
          risolvere   concordemente   i   problemi   in    fase    di
          ricostruzione. 
                10. Il  monitoraggio  dei  finanziamenti  di  cui  al
          presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                11.  Il  Commissario  straordinario  definisce,   con
          propri provvedimenti adottati  d'intesa  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, i  criteri  e  le  modalita'
          attuative del comma 6.»  
                «Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
          fine di assicurare la massima trasparenza nel  conferimento
          degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
          istituito un elenco speciale dei professionisti  abilitati,
          di seguito denominato  «elenco  speciale».  Il  Commissario
          straordinario  adotta  un  avviso  pubblico  finalizzato  a
          raccogliere le manifestazioni  di  interesse  dei  predetti
          professionisti, definendo preventivamente con proprio  atto
          i criteri generali ed i requisiti minimi  per  l'iscrizione
          nell'elenco.   L'iscrizione   nell'elenco   speciale   puo'
          comunque essere ottenuta soltanto  dai  professionisti  che
          presentano il DURC regolare.  L'elenco  speciale,  adottato
          dal Commissario straordinario, e' reso  disponibile  presso
          le Prefetture - uffici territoriali del Governo  di  Rieti,
          Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e  Teramo
          nonche'   presso   tutti   i   Comuni   interessati   dalla
          ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
                2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi  per
          la ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
                3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
                4. In ogni caso, il direttore  dei  lavori  non  deve
          avere in corso  ne'  avere  avuto  negli  ultimi  tre  anni
          rapporti   non   episodici,   quali   quelli   di    legale
          rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con  le
          imprese  invitate  a   partecipare   alla   selezione   per
          l'affidamento dei lavori di  riparazione  o  ricostruzione,
          anche  in  subappalto,  ne'  rapporti   di   coniugio,   di
          parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti  giuridicamente
          rilevanti ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  1  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76, con  il  titolare  o  con  chi
          riveste cariche societarie nelle stesse. A  tale  fine,  il
          direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
          committente,  trasmettendone  altresi'  copia  agli  uffici
          speciali per la ricostruzione. La  struttura  commissariale
          puo' effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla
          veridicita' di quanto dichiarato. 
                5. Il contributo massimo, a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere per la ricostruzione  privata,  e'  stabilito  nella
          misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti  previdenziali,
          del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per
          i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori
          di importo  superiore  ad  euro  2  milioni  il  contributo
          massimo  e'  pari  al  7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati  i
          criteri  e  le  modalita'  di  erogazione  del   contributo
          previsto dal primo e dal secondo periodo,  assicurando  una
          graduazione del contributo che tenga conto della  tipologia
          della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e
          dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'
          essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per  le  sole
          indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
          del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di
          risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti
          previdenziali.  Con   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'art. 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto  un
          contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
          per  le  attivita'  professionali   di   competenza   degli
          amministratori di condominio e  per  il  funzionamento  dei
          consorzi  appositamente  istituiti  dai   proprietari   per
          gestire interventi unitari. 
                6. Per le opere pubbliche, compresi i beni  culturali
          di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali, con provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, sono fissati il  numero  e  l'importo
          complessivo  massimi  degli  incarichi  che  ciascuno   dei
          soggetti   di   cui    al    comma    1    puo'    assumere
          contemporaneamente,   tenendo   conto   dell'organizzazione
          dimostrata dai medesimi. 
                7.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione   privata
          diversi da quelli previsti dall'art. 8,  con  provvedimenti
          adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  stabiliti  i
          criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di  incarichi
          contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di
          organizzazione tecnico-professionale. 
                7-bis. Ai tecnici e professionisti  incaricati  delle
          prestazioni tecniche relative agli interventi  di  edilizia
          privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
          sismici verificatisi a decorrere dal 24  agosto  2016,  sia
          per  danni  lievi  che  per  danni  gravi,   spetta,   alla
          presentazione  dei  relativi   progetti,   secondo   quanto
          previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50  per
          cento del compenso relativo  alle  attivita'  professionali
          poste  in  essere  dagli  studi  tecnici  o   dal   singolo
          professionista, e del 50 per cento  del  compenso  relativo
          alla redazione della relazione geologica  e  alle  indagini
          specialistiche resesi necessarie per la  presentazione  del
          progetto  di  riparazione  con   rafforzamento   locale   o
          ripristino  con  miglioramento  sismico  o  demolizione   e
          ricostruzione. L'importo residuo,  fino  al  raggiungimento
          del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
          studio  tecnico  professionale,   comprese   la   relazione
          geologica e le indagini specialistiche, e'  corrisposto  ai
          professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
          dei lavori. Con ordinanza commissariale  sono  definite  le
          modalita'  di  pagamento  delle  prestazioni  di   cui   al
          precedente periodo.»  
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini  amministrativi)  -  1.  Nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto
          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato
          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti
          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26
          ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono  regolarizzati
          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e
          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: 
                  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui
          all'art. 18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
                  b). 
                  c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di
          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti
          sugli immobili agricoli ed extragricoli; 
                  d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
                  e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e
          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non
          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,
          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; 
                  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'art. 9 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
                  g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'art. 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
                  h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle
          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,
          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
                  i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli
          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o
          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare
          coinvolti negli eventi del sisma; 
                  l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
                  1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
                  1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  presente
          decreto. 
                  1-quater.  Con  riferimento  al  periodo  d'imposta
          2016, al fine di superare le  difficolta'  che  si  possono
          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo
          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti
          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),
          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite
          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei
          territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
          anche in  presenza  di  un  sostituto  d'imposta  tenuto  a
          effettuare il conguaglio, possono adempiere  agli  obblighi
          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate
          nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. 
                2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
                3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'art. 51 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
                4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
                5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei
          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi
          causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del  codice
          civile, anche ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
          bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale
          dei rischi. 
                6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e
          2,  dell'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui  all'art.  1,  sono  esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art.  2,  comma
          2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
          effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
          in esecuzione di quanto stabilito dal  presente  decreto  e
          dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
          della   registrazione   eseguita   secondo   le   modalita'
          disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non  si
          procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
          istanze e ai documenti di cui al precedente  periodo,  gia'
          versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
                7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi
          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di
          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili
          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi
          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 
                7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono
          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni
          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si
          trovavano in una delle seguenti condizioni: 
                  a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni
          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; 
                  b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei
          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai
          sensi del secondo periodo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          presente decreto; 
                  c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti
          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o
          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni
          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,
          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far
          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia
          asseverata. 
                7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non
          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della
          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o
          ricostruito, in tutto o in parte. 
                7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso
          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di
          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di
          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle
          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono
          dovuti interessi. 
                8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'art.  4  del  regolamento  (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo  2  del  citato
          regolamento n. 640/2014. 
                9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non superiore ad un anno, delle deroghe previste  dall'art.
          47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
          settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
          sulle deroghe concesse, entro un mese  dal  rilascio  delle
          stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,  Abruzzo   e   Marche
          comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 
                10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui  all'art.
          1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  207
          del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per
          i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma  3
          del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  termine
          del 30 novembre  2017  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2017. La sospensione  dei  termini  relativi  agli
          adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
          applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale  o
          operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1  al  presente
          decreto,  non  ricompresi  nell'allegato  al  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º  settembre  2016.
          Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
                11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e
          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza
          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
          quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, versano  le  somme  oggetto  di
          sospensione previste dal decreto ministeriale 1°  settembre
          2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione  di
          sanzioni e interessi, entro il  15  ottobre  2019,  ovvero,
          mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  120  rate
          mensili di pari importo,  con  il  versamento  dell'importo
          corrispondente al valore delle prime cinque rate  entro  il
          15 ottobre 2019; su  richiesta  del  lavoratore  dipendente
          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata
          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo
          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei
          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto
          dall'art. 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,  n.
          208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
          comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una  o  piu'
          rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione  a  ruolo
          degli importi scaduti e non versati nonche' delle  relative
          sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello  di  scadenza  dell'unica  rata  o  del  periodo  di
          rateazione. L'iscrizione a ruolo  non  e'  eseguita  se  il
          contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 
                12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai
          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni
          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016
          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di
          febbraio 2018. 
                12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il
          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle
          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la
          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio
          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'
          speciale  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   un'apposita
          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per
          l'anno 2017. 
                12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica
          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma
          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,
          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,
          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale
          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta
          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018
          tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ,  per  un
          importo  massimo  annuo  proporzionale  alla  distribuzione
          delle scadenze dei versamenti rateali dei  contribuenti  di
          cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia  delle
          entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato.  I  comuni
          interessati possono in ogni caso procedere  nell'anno  2017
          al  versamento  ad  apposito  capitolo   dell'entrata   del
          bilancio  statale  delle  anticipazioni  di  cui  al  comma
          12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del   versamento
          effettuato al Commissario per  la  ricostruzione  entro  il
          termine del 31 dicembre 2017. 
                13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,
          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai
          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e
          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza
          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali
          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai
          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15
          ottobre  2019,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un
          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il
          versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore  delle
          prime  cinque  rate  entro  il  15  ottobre   2019,   senza
          applicazione di sanzioni  e  interessi;  su  richiesta  del
          lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta
          puo' essere operata anche  dal  sostituto  d'imposta.  Agli
          oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.
          52. Agli oneri  valutati  di  cui  al  presente  comma,  si
          applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
                13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'art. 1, alle richieste  di  anticipazione  della
          posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,
          lettere b) e c), del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n.  252,  avanzate  da  parte  degli  aderenti  alle  forme
          pensionistiche complementari residenti nei  Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2, si applica in via  transitoria  quanto
          previsto dall'art. 11, comma  7,  lettera  a),  del  citato
          decreto legislativo n. 252  del  2005,  a  prescindere  dal
          requisito degli  otto  anni  di  iscrizione  ad  una  forma
          pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
          dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
          pensionistica  complementare.  Il  periodo  transitorio  ha
          durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. 
                14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
                15. All'art. 9 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
                    «2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi
          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
          1, comma 430, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  I
          versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  destinati
          al predetto fondo.»; 
                  b) il comma 2-ter e' abrogato. 
                16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di  cui  all'art.  1,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata  scadente  il
          16 dicembre 2016 e fino  alla  definitiva  ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione
          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni
          di  cui  all'art.  1,  continuita'  nello  smaltimento  dei
          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione
          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a
          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad  un
          massimo di 16 milioni  di  euro  con  riferimento  all'anno
          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui
          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori
          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo
          di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147 o  di  TARI-corrispettivo  di  cui
          allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 
                17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 
                18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11,  del  decreto
          legge  13  settembre  2012,   n.   158,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».  
              - Per il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per  il  testo  dell'art.  46,  comma1,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato dalla  presente  legge,
          si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  l'art.   4,   comma   3,   del   citato
          decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.  4  (Fondo  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate). - (Omissis). 
                3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
          contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
          cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di  cui
          al  presente  articolo  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di
          opere  pubbliche  e  beni   culturali,   realizzazione   di
          strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento  e
          alle  spese  per  l'assistenza  alla   popolazione.   Sulla
          contabilita'  speciale  confluiscono   anche   le   risorse
          derivanti  dalle  erogazioni   liberali   ai   fini   della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulla
          contabilita' speciale possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla  ricostruzione  dei  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici di cui all'art. 1, ivi  incluse  quelle  rivenienti
          dal Fondo di solidarieta' dell'Unione  Europea  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del   Consiglio   dell'11
          novembre 2002,  ad  esclusione  di  quelle  finalizzate  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  nella  fase   di   prima
          emergenza.» 
                (Omissis).». 
              - Il titolo I, capo I-bis, del citato decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189,  recano,  rispettivamente:  «Principi
          direttivi e risorse  per  la  ricostruzione»  e  «Strutture
          provvisorie di prima emergenza». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il
          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per
          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'art. 4-ter, del citato decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art.   4-ter   (Aree   attrezzate   per    finalita'
          turistiche) - 1. Ai soggetti di cui all'art.  6,  comma  2,
          lettera c), possono essere messe  a  disposizione,  a  cura
          delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni,
          aree   attrezzate   per   finalita'   turistiche   per   il
          collocamento di roulotte, camper o altre  unita'  abitative
          immediatamente  amovibili,  nelle  more  del  completamento
          degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari. 
                2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel  piano
          comunale  di  emergenza  ed  individuate  quali   aree   di
          emergenza, ai sensi dell'art.  12  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno  2018,  si
          provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3.  Con
          ordinanza adottata ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono
          determinati i criteri per la ripartizione delle risorse  di
          cui al  periodo  precedente,  nonche'  le  modalita'  e  le
          procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di
          cui al comma 1.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23  febbraio  2006  (Approvazione  dei   modelli   per   il
          rilevamento dei danni, a seguito di eventi  calamitosi,  ai
          beni appartenenti al patrimonio culturale),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006. 
              - Si riporta l'art. 30,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 30 (Legalita' e  trasparenza).  -  1.  Ai  fini
          dello svolgimento, in  forma  integrata  e  coordinata,  di
          tutte  le  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e  al
          contrasto   delle    infiltrazioni    della    criminalita'
          organizzata   nell'affidamento   e   nell'esecuzione    dei
          contratti pubblici e di quelli  privati  che  fruiscono  di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del
          Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione,
          d'ora in  avanti  denominata  «Struttura»,  diretta  da  un
          prefetto  collocato  all'uopo  a  disposizione,  ai   sensi
          dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410. 
                2. La Struttura, per l'esercizio delle  attivita'  di
          cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1. 
                3. La Struttura, per lo svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) e' costituita un'apposita sezione  specializzata
          del  comitato  di  cui  all'art.  203  del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei Comuni di cui all'art. 1, delle  verifiche  finalizzate
          alla prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
          da  rappresentanti  dei   Ministeri   dell'interno,   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
                  b) sono  individuate,  altresi',  le  funzioni,  la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma  3,  per
          la successiva riassegnazione  ad  apposito  capitolo  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. 
                6. Gli operatori economici interessati a partecipare,
          a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi   attivita',   agli
          interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni
          di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'art. 32, comma 5,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
                7. Gli operatori economici  che  risultino  iscritti,
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  in
          data  successiva  in  uno  degli   elenchi   tenuti   dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della  legge  6  novembre
          2012, n.  190,  sono  iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe,
          previa  presentazione  della  relativa   domanda.   Qualora
          l'iscrizione in detti elenchi sia stata  disposta  in  data
          anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   l'iscrizione   nell'Anagrafe    resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo  n.  159  del  2011.  Ai  fini   della   tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
                8.   Nell'Anagrafe,   oltre    ai    dati    riferiti
          all'operatore economico iscritto, sono riportati: 
                  a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
                  b)   le   modifiche    eventualmente    intervenute
          nell'assetto societario o gestionale; 
                  c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,
          in altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
                  d) le eventuali sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
                  e) le eventuali penalita'  applicate  all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
                9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
                10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
                11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di  nullita',  ai  sensi  dell'art.  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n.  159  del
          2011.  La   Struttura,   adottato   il   provvedimento   di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui   all'art.   32,   comma   10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
                12. L'obbligo di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di cui  all'art.  86,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
          assolto mediante  comunicazione  al  prefetto  responsabile
          della Struttura. 
                13. Ai contratti, subappalti e subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il  comitato  di  cui  all'art.  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'art. 36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136  del
          2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
          sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
                14. In caso di fallimento o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
          80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo  n.
          50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto  di
          diritto e la Struttura  dispone  l'esclusione  dell'impresa
          dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica  anche  in
          caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di
          altra operazione atta a  conseguire  il  trasferimento  del
          contratto a soggetto diverso  dall'affidatario  originario;
          in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
          il trasferimento sono nulli relativamente al  contratto  di
          appalto per affidamento di lavori, servizi o  forniture  di
          cui sopra. 
                15. Tenuto conto del fatto che gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'art.  33
          del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190  del
          2012, le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
          190 del 2012.». 
              - L'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
          settembre 2018 (Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio
          2017, n. 32 del 21  giugno  2017  e  n.  38  del  giorno  8
          settembre 2017. Delega  di  funzioni  ai  Presidenti  delle
          regioni -Vice commissari (Ordinanza n. 63),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2018. 
              - Si  riporta  l'art.  8,  delcitato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. Al
          fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari  e  il
          ritorno alle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  nei
          Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art.  1,
          per gli edifici con danni lievi  non  classificati  agibili
          secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
          maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
          utilizzabili secondo procedure  speditive  disciplinate  da
          ordinanza di protezione civile e che  necessitano  soltanto
          di  interventi  di  immediata   riparazione,   i   soggetti
          interessati  possono,  previa  presentazione  di   apposito
          progetto e asseverazione  da  parte  di  un  professionista
          abilitato che documenti il  nesso  di  causalita'  tra  gli
          eventi  sismici  di  cui  all'art.  1  e  lo  stato   della
          struttura, oltre  alla  valutazione  economica  del  danno,
          effettuare l'immediato ripristino  della  agibilita'  degli
          edifici e delle strutture. 
                1-bis.  I  progetti  di  cui  al  comma   1   possono
          riguardare singole unita'  immobiliari.  In  tal  caso,  il
          professionista incaricato della progettazione  assevera  la
          rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1
          del presente articolo. 
                2. Con provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.  2,
          comma 2, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono emanate disposizioni operative per l'attuazione  degli
          interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.  Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente   articolo
          provvede  il   Commissario   straordinario,   con   proprio
          provvedimento, nel  limite  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi dell'art. 5. 
                3.  I  soggetti  interessati,  con  comunicazione  di
          inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice
          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
          all'art. 3, che  ne  danno  notizia  agli  uffici  comunali
          competenti, l'avvio dei lavori  edilizi  di  riparazione  o
          ripristino,  da  eseguire  comunque  nel   rispetto   delle
          disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al  comma
          2, nonche'  dei  contenuti  generali  della  pianificazione
          territoriale   e   urbanistica,    ivi    inclusa    quella
          paesaggistica, con l'indicazione del progettista  abilitato
          responsabile della progettazione, del direttore dei  lavori
          e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano
          state interessate da interventi edilizi totalmente  abusivi
          per  i  quali  sono  stati  emessi  i  relativi  ordini  di
          demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
          ad assicurare il rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica. I  soggetti  interessati,
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
          provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
          gia' allegata alla comunicazione di  avvio  dei  lavori  di
          riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria  per
          il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo
          abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
                4. Entro sessanta giorni dalla data di  comunicazione
          dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3  e  comunque
          non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli  interessati
          devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
          la documentazione richiesta secondo le modalita'  stabilite
          negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
          dei contributi di cui all'art. 5, comma  2.  Con  ordinanza
          adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2,  comma  2,
          il Commissario straordinario puo' disporre il  differimento
          del termine previsto dal primo periodo, comunque non  oltre
          il 31 dicembre  2019.  Per  gli  edifici  siti  nelle  aree
          perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  lettera  e),
          qualora l'intervento non sia immediatamente  autorizzabile,
          la   documentazione   richiesta   va    depositata    entro
          centocinquanta giorni  dalla  data  di  approvazione  degli
          strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o  dalla
          data   di   approvazione   della    deperimetrazione    con
          deliberazione della Giunta regionale. Il  mancato  rispetto
          dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente  comma
          determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
          nei soli casi di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai
          precedenti periodi, anche la decadenza dal  contributo  per
          l'autonoma   sistemazione   eventualmente   percepito   dal
          soggetto interessato. 
                5.  I  lavori  di  cui  al  presente  articolo   sono
          obbligatoriamente affidati a imprese: 
                  a)  che  risultino  aver  presentato   domanda   di
          iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  e
          fermo  restando  quanto  previsto  dallo  stesso,   abbiano
          altresi' prodotto l'autocertificazione di cui  all'art.  89
          del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159   e
          successive modificazioni; 
                  b)  che  non  abbiano  commesso   violazioni   agli
          obblighi contributivi e previdenziali  come  attestato  dal
          documento  unico   di   regolarita'   contributiva   (DURC)
          rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015; 
                  c) per lavori di importo superiore a 258.000  euro,
          che  siano  in  possesso  della  qualificazione  ai   sensi
          dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50.». 
              - Si riporta l'art. 11, comma 3,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8 (Nuovi  interventi  urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del  2016  e
          del 2017), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          aprile 2017, n. 45: 
                «Art.  11  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          adempimenti  e  versamenti  tributari  e   ambientali).   -
          (Omissis). 
                3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di
          sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del
          2016, nonche' per i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1°
          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli
          esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio  del
          credito un finanziamento  assistito  dalla  garanzia  dello
          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i
          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre
          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30
          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4
          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo
          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,
          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare
          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto sono concesse le garanzie dello  Stato
          di cui al presente comma e sono definiti  i  criteri  e  le
          modalita' di operativita' delle stesse. Le  garanzie  dello
          Stato di cui al presente comma sono elencate  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di cui all'art. 31 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze del  1  settembre  2016  (Sospensione  dei  termini
          tributari  a  favore   dei   contribuenti   colpiti   dagli
          eccezionali  eventi  sismici  del  giorno  24  agosto  2016
          verificatisi nei territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 5 settembre 2016. 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  897,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                897. Ferma restando  la  necessita'  di  reperire  le
          risorse necessarie a sostenere le spese  alle  quali  erano
          originariamente  finalizzate   le   entrate   vincolate   e
          accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della
          quota vincolata, accantonata e destinata del  risultato  di
          amministrazione e' comunque consentita, agli enti  soggetti
          al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  un
          importo non superiore a quello di cui alla lettera  A)  del
          prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31
          dicembre dell'esercizio precedente, al  netto  della  quota
          minima   obbligatoria   accantonata   nel   risultato    di
          amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita'
          e  del  fondo  anticipazione  di  liquidita',  incrementato
          dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo
          esercizio del bilancio di previsione.  A  tal  fine,  nelle
          more  dell'approvazione   del   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, si fa riferimento al prospetto  riguardante  il
          risultato di amministrazione presunto allegato al  bilancio
          di previsione. In caso  di  esercizio  provvisorio,  si  fa
          riferimento al  prospetto  di  verifica  del  risultato  di
          amministrazione  effettuata  sulla   base   dei   dati   di
          preconsuntivo di cui all'art.  42,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui
          all'art. 187, comma 3-quater, del testo unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  gli  enti  locali.
          Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti
          non possono applicare al bilancio di  previsione  le  quote
          vincolate,  accantonate  e  destinate  del   risultato   di
          amministrazione fino all'avvenuta approvazione.».