Art. 23 bis 
 
 
Disposizioni in materia di  continuita'  dei  servizi  scolastici  in
  seguito agli eventi sismici  del  Centro  Italia  e  dell'Isola  di
  Ischia 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per  lo
svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,  2018/2019  e
2019/2020»; 
  b) al comma 1, alinea, le parole:  «e  2018/2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020» e  dopo  le  parole:  «siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «nonche'  nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia»; 
  c) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2018/2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, 2018/2019 e 2019/2020»; 
  d) al comma 2, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019  ed  euro
2,25 milioni nell'anno 2020»; 
  e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente: 
      «b-quater) quanto a euro 1,5 milioni  nel  2019  ed  euro  2,25
milioni   nel   2020,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 18-bis, del citato decreto-legge 17
          ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
          anni   scolastici   2016/2017,   2017/2018,   2018/2019   e
          2019/2020).  -  1.   Per   l'anno   scolastico   2016/2017,
          2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 i dirigenti  degli  Uffici
          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento
          alle istituzioni scolastiche ed educative  i  cui  edifici,
          siti  nelle  aree  colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'art. 1 nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,  Forio
          e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono  stati  dichiarati
          parzialmente o  totalmente  inagibili  a  seguito  di  tali
          eventi sismici, a quelle ospitate in  strutture  temporanee
          di emergenza e a quelle che ospitano  alunni  sfollati,  al
          fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
          didattiche e amministrative,  possono  derogare  al  numero
          minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun
          tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  81,
          comunque nei limiti delle  risorse  previste  al  comma  2.
          Inoltre i medesimi dirigenti possono: 
                  a) istituire  con  loro  decreti,  previa  verifica
          delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di  personale,
          da  attivare  sino  al  termine  dell'attivita'   didattica
          dell'anno  scolastico  2016/2017,  2017/2018,  2018/2019  e
          2019/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, nonche' di  personale  amministrativo,
          tecnico e ausiliario (ATA); 
                  b) assegnare alle cattedre i docenti, il  personale
          ATA e gli educatori o, per il personale in servizio  presso
          edifici dichiarati  parzialmente  o  totalmente  inagibili,
          modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in  deroga  alle
          procedure e ai termini previsti dall'art.  1,  commi  66  e
          seguenti, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,  dall'art.
          455,  comma  12,  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  dall'art.  1-ter,
          comma  1,  del  decreto-legge  29  marzo   2016,   n.   42,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2016,
          n.  89.  Tali  assegnazioni  sono  regolate  con  contratto
          collettivo   integrativo   regionale    di    lavoro,    da
          sottoscrivere entro sette giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  al
          fine  di  salvaguardare,  ove  possibile,  la   continuita'
          didattica. 
                2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1,  e'
          autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
          10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni  nell'anno  2018,
          euro  6  milioni  nell'anno  2019  ed  euro  2,25   milioni
          nell'anno 2020. Dette somme sono ripartite tra  gli  Uffici
          scolastici regionali interessati con decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          costituiscono limite di spesa per le attivita'  di  cui  al
          comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto,  i  termini
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30  giugno  2011,
          n. 123, sono ridotti a due giorni,  incrementabili  fino  a
          sette giorni in presenza di motivate esigenze; e'  in  ogni
          caso fatto salvo  il  disposto  dell'art.  6  del  medesimo
          decreto legislativo. 
                3. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  entro  il  31  maggio  2017,  provvede  al
          monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
          docente  e  ATA,  comunicando  le  relative  risultanze  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  il   mese
          successivo. Nel caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
          rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta del Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  e'   autorizzato   ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le
          risorse iscritte in bilancio per le spese di  funzionamento
          delle  istituzioni  scolastiche  e   quelle   relative   al
          pagamento delle spese per il personale supplente. 
                4.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017,  i  dirigenti
          scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
          comma 1 possono individuare  i  supplenti  da  nominare  in
          deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art.  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del
          maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si
          sono  resi  preventivamente  disponibili  ad  accettare   i
          contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al  fine  di
          acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti
          di  cui  al  presente  comma,  i  dirigenti  degli   Uffici
          scolastici regionali di  cui  all'art.  75,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano  nel
          proprio sito istituzionale  apposito  bando  con  specifica
          della tempistica di presentazione delle relative domande. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10  milioni
          nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed  euro  4,5
          milioni nell'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016  ed  euro  5
          milioni  nel  2018,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  per  la  quota
          afferente al funzionamento; 
                  b) quanto ad euro 10  milioni  nel  2017,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
          202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; 
                  b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
          milioni  nel  2019,   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  123,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  b-ter)  quanto  a  euro  900.000  nell'anno   2019,
          mediante   corrispondente   riduzione    del    Fondo    di
          funzionamento di cui all'art. 1, comma 601, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296; 
              b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel  2019  ed  euro
          2,25 milioni nel 2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2019-2021,
          nell'ambito del programma 'Fondi  di  riserva  e  speciali'
          della  missione  'Fondi  da  ripartire'  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2019,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui  all'art.  1,
          comma 601,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          incrementato  di  euro  600.000  nell'anno  2018.  A   tale
          incremento  si  da'   copertura   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,
          comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
                6. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'art.  1,  del  citato  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).
          - 1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
                2. Le misure  di  cui  al  presente  decreto  possono
          applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
          danneggiati  ubicati  in   altri   Comuni   delle   Regioni
          interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1  e
          2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso
          di causalita' diretto tra i danni ivi  verificatisi  e  gli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          comprovato da apposita perizia asseverata. 
                3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito   con
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  settembre
          2016  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del  29  settembre  2016,  il  Commissario
          straordinario provvede all'attuazione degli  interventi  ai
          sensi e con i poteri  previsti  dal  presente  decreto.  Il
          Commissario straordinario opera con  i  poteri  di  cui  al
          presente decreto, anche  in  relazione  alla  ricostruzione
          conseguente agli eventi sismici  successivi  al  24  agosto
          2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1. 
                4. La gestione  straordinaria  oggetto  del  presente
          decreto, finalizzata alla ricostruzione,  cessa  alla  data
          del 31 dicembre 2018. 
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
                4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale  fine  il  Fondo
          per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
          della protezione civile, di cui al  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di  euro
          per l'anno 2019. 
                5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale munito di apposita delega motivata, oltre  ad  un
          rappresentante  dei  comuni  per  ciascuna  delle   regioni
          interessate, designato dall'ANCI regionale di  riferimento.
          Al funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
                6.  In  ogni  Regione  e'  costituito   un   comitato
          istituzionale, composto dal Presidente della  Regione,  che
          lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
          delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di  cui
          agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse  e
          condivise  le  scelte  strategiche,   di   competenza   dei
          Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie previste a legislazione vigente. (6) 
                7.  Il   Commissario   straordinario   assicura   una
          ricostruzione unitaria e omogenea  nel  territorio  colpito
          dal sisma, e a  tal  fine  programma  l'uso  delle  risorse
          finanziarie  e  approva  le  ordinanze   e   le   direttive
          necessarie  per  la  progettazione  ed   esecuzione   degli
          interventi, nonche' per la  determinazione  dei  contributi
          spettanti ai  beneficiari  sulla  base  di  indicatori  del
          danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».