Art. 23. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21 comma 10 lett. a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' comunque svolta risulti valutabile a tal fine. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 124, solo per i dirigenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I dirigenti di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 21 (Assenze per malattia) e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 21 (Assenze per malattia). 6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 21 (Assenze per malattia), commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo stesso art. 21 (Assenze per malattia), comma 3. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.