(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
               Infortuni sul lavoro e malattie dovute 
                         a causa di servizio 
 
    1. In caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dirigente  ha  diritto  alla  conservazione  del  posto   fino   alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto. 
    2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera  retribuzione  di
cui all'art.  21  comma  10  lett.  a)  (Assenze  per  malattia).  La
retribuzione di risultato compete nella  misura  in  cui  l'attivita'
comunque svolta risulti valutabile a tal fine. 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 124, solo  per  i  dirigenti  che  hanno  avuto  il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata  in  vigore
delle citate disposizioni. 
    4. I dirigenti di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia
dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del
posto per i periodi indicati dall'art. 21 (Assenze  per  malattia)  e
alla corresponsione  dell'intera  retribuzione  di  cui  al  medesimo
articolo per tutto il periodo di conservazione del posto. 
    5. Le assenze di cui ai commi 1 e 4  del  presente  articolo  non
sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di  comporto  con  le
assenze per malattia di cui all'art. 21 (Assenze per malattia). 
    6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto  di  cui
all'art. 21 (Assenze per malattia), commi 1 e 2,  trova  applicazione
quanto previsto dallo stesso art. 21 (Assenze per malattia), comma 3.
Nel caso in  cui  l'amministrazione  decida  di  non  procedere  alla
risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per
l'ulteriore  periodo  di  assenza  al  dirigente  non  spetta  alcuna
retribuzione.