Art. 23 Codice leggibile dall'uomo 1. Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori. 2. Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo e' adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.