Art. 23. Costi strutture 1. I costi di locazione delle strutture sono determinati in conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera k). 2. Non sono riconosciuti i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture non inserite sulla piattaforma informatica FNAsilo con le modalita' di cui all'art. 20, ovvero per l'utilizzo di strutture non conformi alle dichiarazioni rese attestanti la sussistenza dei requisiti previsti. 3. In caso di variazione delle strutture, nel periodo di sovrapposizione per la realizzazione delle attivita' di trasferimento dei beneficiari da un immobile ad un altro, i costi di locazione e delle utenze sostenuti dall'ente locale per entrambe le strutture sono riconosciuti sino ad un massimo di quindici giorni. I termini di cui al precedente periodo decorrono la data di inserimento sulla piattaforma FNAsilo della nuova struttura individuata. 4. I costi di manutenzione straordinaria sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprieta' dell'ente locale o nel caso di immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati agli enti locali per finalita' istituzionali, nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. Sono inammissibili i costi previsti dall'art. 29. 5. In caso di mancata attivazione della struttura non sono riconosciuti i costi di adeguamento o di manutenzione sostenuti. 6. I costi relativi ad immobili con capacita' superiore alla porzione immobiliare destinata all'accoglienza sono riconosciuti in proporzione alle spese complessive dell'intera struttura.