Art. 23 
 
 
                      Liquidazione del compenso 
 
  1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore,  e'
liquidato ai sensi dell'articolo 351,  tenuto  conto,  separatamente,
dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per  l'eventuale
procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno
in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.