Art. 23 
 
                          Anticipo del TFS 
 
  1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione
dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' il personale degli enti  pubblici  di  ricerca,
cui e' liquidata la pensione quota 100  ai  sensi  dell'articolo  14,
conseguono  il  riconoscimento  dell'indennita'  di   fine   servizio
comunque denominata al momento in  cui  tale  diritto  maturerebbe  a
seguito del  raggiungimento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12  del
medesimo  articolo  relativamente  agli  adeguamenti  dei   requisiti
pensionistici alla speranza di vita. 
  2. Sulla base di apposite certificazioni  rilasciate  dall'INPS,  i
soggetti di cui al  comma  1  nonche'  i  soggetti  che  accedono  al
trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di  finanziamento
di una somma pari all'importo,  definito  nella  misura  massima  nel
successivo comma 5, dell'indennita' di fine servizio  maturata,  alle
banche o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito
accordo  quadro  da  stipulare,  entro  60  giorni  dalla   data   di
conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria
italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso  del  finanziamento  e
dei  relativi  interessi,  l'INPS  trattiene  il   relativo   importo
dall'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   fino   a
concorrenza dello stesso. Gli  importi  trattenuti  dall'INPS,  fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice  di  procedura
civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento  e,
in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di  qualsivoglia  azione
esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito  dalla  cessione
pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato,  senza
alcuna formalita', dei crediti  derivanti  dal  trattamento  di  fine
servizio maturato, che  i  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma vantano nei confronti dell'INPS. 
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50
milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al
comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di
accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi'
assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e'
surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per
l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 
  4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso
connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata verifica della clientela. 
  5. L'importo finanziabile e' pari a 30.000 euro ovvero  all'importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui  l'indennita'
di fine servizio comunque denominata sia di importo  inferiore.  Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso  di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma. 
  6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso
della quota capitale. 
  7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche  in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato. 
  8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo
stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.