Art. 23 
 
                          Cartolarizzazioni 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 4-ter: 
      1) dopo le  parole  «aperture  di  credito»  sono  inserite  le
seguenti: «in qualunque forma»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi  «Nel  caso  di
cessione di crediti aventi le caratteristiche di  cui  al  successivo
articolo 7.1, comma 1, la banca cedente puo', altresi', trasferire ad
una banca o intermediario finanziario di  cui  all'articolo  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la
facolta' di erogazione derivanti dal relativo contratto  di  apertura
di credito o affidamento, separatamente dal conto cui  l'apertura  di
credito  e'  collegata  e  mantenendo  la  domiciliazione  del  conto
medesimo. A seguito della cessione, gli incassi  registrati  su  tale
conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti  dai  contratti
di  apertura  di  credito  o   di   affidamento,   anche   se   sorti
successivamente alla cessione, secondo le modalita'  contrattualmente
previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a  tutti  gli
effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto  e  da
quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun  patrimonio  separato
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi  dai  portatori
dei titoli ovvero dalla banca o dalla societa' finanziaria di cui  al
citato  articolo  106  del  decreto  legislativo  n.  385  del   1993
cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di  erogazione.   Si
applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 2 e 2-bis.»; 
    b) all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole
«derivanti dalla titolarita'» sono inerite le seguenti:  «,  in  capo
alla societa' di cui all'articolo 7.2»; 
    c) all'articolo 7.1: 
      1) al comma 3: 
        1.1) le parole «degli articoli 124, 160,  182-bis  e  186-bis
del Regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267»  sono  sostituite  dalle
seguenti «degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14»; 
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Il
finanziamento puo' essere concesso anche ad assuntori  di  passivita'
dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori
hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Possono essere costituite una  o  piu'  societa'  veicolo
d'appoggio, nella forma di societa' di capitali, aventi come  oggetto
sociale esclusivo il compito di  acquisire,  gestire  e  valorizzare,
nell'interesse  esclusivo   dell'operazione   di   cartolarizzazione,
direttamente o attraverso  una  o  piu'  ulteriori  societa'  veicolo
d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente  o  parzialmente,  il
debito originario, i beni immobili e mobili  registrati  nonche'  gli
altri beni e diritti concessi o costituiti,  in  qualunque  forma,  a
garanzia dei crediti oggetto di  cartolarizzazione,  ivi  compresi  i
beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti,
eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.  Il
trasferimento dei suddetti beni e  diritti  puo'  avvenire  anche  ai
sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo  58  del  testo  unico  bancario,
nonche' dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente
a oggetto beni o  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco.  Le
stesse modalita' si applicano ai trasferimenti ai sensi del  comma  5
del presente articolo. Le somme in qualsiasi  modo  rivenienti  dalla
detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute
dalla societa' veicolo d'appoggio alla societa' di  cartolarizzazione
di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti  della  presente
legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e  sono  destinate
in via esclusiva  al  soddisfacimento  dei  diritti  incorporati  nei
titoli emessi e al  pagamento  dei  costi  dell'operazione.  I  beni,
diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai  medesimi  nonche'
ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione  di  cui  al
presente comma, o al successivo  comma  5,  costituiscono  patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle  societa'  stesse  e  da
quello relativo alle altre operazioni. Sul  patrimonio  separato  non
sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla  societa'  di
cartolarizzazione nell'interesse  dei  portatori  dei  titoli  emessi
dalla societa' per la cartolarizzazione dei crediti.». 
      3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
        «4-bis. Si applicano le imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale in misura fissa sugli atti  e  le  operazioni  inerenti  il
trasferimento  a  qualsiasi  titolo,  anche  in  sede  giudiziale   o
concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi  4  e  5,  in  favore
della societa'  veicolo  d'appoggio,  inclusi  eventuali  accolli  di
debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e  in  qualsiasi
momento prestate, in favore della  societa'  di  cartolarizzazione  o
altro   finanziatore    ed    in    relazione    all'operazione    di
cartolarizzazione, a valere  sui  beni  e  diritti  acquistati  dalle
societa' veicolo  d'appoggio  ai  sensi  del  comma  4,  le  relative
eventuali  surroghe,  postergazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni
anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito. 
        4-ter.  Alla  societa'  veicolo  d'appoggio  cessionaria  dei
contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da
tale attivita'  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  fiscale
applicabili alle  societa'  che  esercitano  attivita'  di  locazione
finanziaria. Alle  cessioni  di  immobili  oggetto  di  contratti  di
leasing risolti o  altrimenti  cessati  per  fatto  dell'utilizzatore
effettuate alla e dalla medesima societa' si applica  l'articolo  35,
comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Per  le
trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali  effettuate  a
qualunque titolo in relazione  ai  beni  e  diritti  acquisiti  dalla
societa' veicolo d'appoggio le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale sono dovute in misura fissa. 
        4-quater.  Per  gli  atti  e  i  provvedimenti   recanti   il
successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attivita'
d'impresa, della proprieta' o di diritti reali,  anche  di  garanzia,
sui beni immobili acquistati dalle  societa'  veicolo  d'appoggio  in
relazione  all'operazione  di  cartolarizzazione,   le   imposte   di
registro, ipotecaria e catastale  sono  dovute  in  misura  fissa,  a
condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che  intende
trasferirli entro cinque anni dalla data  di  acquisto.  Ove  non  si
realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le  imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella
misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30  per
cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma  3,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. Dalla scadenza del quinquennio  decorre  il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. 
        4-quinquies. Gli atti e  i  provvedimenti  di  cui  al  comma
4-quater emessi a favore  di  soggetti  che  non  svolgono  attivita'
d'impresa sono assoggettati alle imposte di  registro,  ipotecaria  e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in  capo
all'acquirente ricorrano le condizioni  previste  alla  nota  II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131.  In
caso di  dichiarazione  mendace  nell'atto  di  acquisto,  ovvero  di
rivendita nel quinquennio  dalla  data  dell'atto,  si  applicano  le
disposizioni indicate nella predetta nota.». 
      4) al comma 5: 
        1.1) le parole «di tali contratti, la societa' veicolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di tali contratti,  la  societa'  veicolo
d'appoggio»; 
        1.2) le parole «nel bilancio di una  banca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio di una  banca  o  di  un  intermediario
finanziario di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385»; 
        1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla societa'
veicolo» e' inserita la seguente: «d'appoggio». 
    d) dopo l'articolo 7.1, e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  7.2  (Cartolarizzazioni  Immobiliari  e  di  beni   mobili
registrati) - 1. Le societa' che  effettuano  le  operazioni  di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera  b-bis,  non  possono   svolgere
operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle  indicate
dall'articolo 7, comma  1,  lettera  b-bis.  Delle  obbligazioni  nei
confronti dei portatori dei titoli, nonche' di ogni  altro  creditore
nell'ambito di ciascuna  operazione  di  cartolarizzazione,  risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui  al
comma 2 del presente articolo. A  tali  operazioni  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo. 
    2. Per ogni operazione sono  individuati  i  beni  ed  i  diritti
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei  titoli  e
delle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi  beni,
nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito  dell'operazione  di
cartolarizzazione dalle societa' di  cui  al  comma  1  costituiscono
patrimonio separato a tutti gli  effetti  da  quello  delle  societa'
stesse e  da  quello  relativo  alle  altre  operazioni.  Su  ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori  dei  titoli  emessi  dalle  societa'
ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti  ovvero  dalle
controparti dei contratti derivati con  finalita'  di  copertura  dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.». 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.