Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche 1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le persone dichiarate responsabili ai sensi dell'articolo 18 siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le pene pecuniarie, ed eventualmente ad altre misure quali: a interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attivita' commerciale; b assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria c liquidazione giudiziaria.