(Convenzione-art. 23)
 
  Articolo 23 - Sanzioni contro le persone giuridiche 
 
  1	Ciascuna Parte prende le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie ad assicurare che le persone  dichiarate  responsabili  ai
sensi  dell'articolo  18  siano   soggette   a   sanzioni   efficaci,
proporzionate  e  dissuasive,  incluse   le   pene   pecuniarie,   ed
eventualmente ad altre misure quali: 
    a	interdizione  temporanea   o   permanente   dall'esercizio   di
un'attivita' commerciale; 
    b	assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria 
    c	liquidazione giudiziaria.