Art. 23 
 
            Direzione generale «Contratti e concessioni» 
 
  1. La  Direzione  generale  Contratti  e  concessioni  assicura  il
corretto ed uniforme esercizio dell'attivita' contrattuale  da  parte
del Ministero, sia con riguardo alla disciplina europea in materia di
appalti e concessioni,  sia  con  riguardo  agli  altri  rapporti  di
partenariato pubblico-privato  per  la  valorizzazione  e  l'uso  del
patrimonio culturale. A tal fine, la Direzione  svolge  attivita'  di
indirizzo, supporto e consulenza agli uffici  centrali  e  periferici
sotto il profilo giuridico e dell'adeguata  strutturazione  economica
dei rapporti negoziali. 
  2. Il direttore generale, in particolare: 
  a) svolge le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  i  contratti
pubblici di lavori, servizi  e  forniture  della  sede  centrale  del
Ministero; 
  b) svolge  le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  gli  uffici
periferici del Ministero per l'affidamento di contratti di appalto  o
di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che  sono  definiti
con decreto ministeriale avente natura non regolamentare; 
  c) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per
l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo  i
criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso; 
  d) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici
centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli
periferici in materia di contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture, anche  mediante  l'elaborazione  di  linee  guida,  bandi,
capitolati e convenzioni-tipo; 
  e) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici
centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli
periferici in materia di rapporti di  partenariato  pubblico-privato,
anche  istituzionalizzato,  per  la  valorizzazione   e   l'uso   del
patrimonio culturale, mediante l'elaborazione di linee guida,  bandi,
convezioni e accordi-tipo; 
  f)  provvede  alla  definizione  di   criteri   uniformi   per   la
determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici; 
  g) svolge attivita' di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici
centrali e, per il tramite dei Segretariati  distrettuali,  a  quelli
periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalita' e mecenatismo; 
  h) vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze  degli
uffici periferici in materia di  appalti  e  concessioni,  anche  con
riguardo all'effettivo rispetto dei limiti di  valore  e  di  oggetto
fissati ai sensi della lettera b); 
  i) cura, d'intesa con la Direzione generale Educazione  e  ricerca,
la formazione e la  promozione  della  specializzazione  tecnica  del
personale  amministrativo  preposto  all'attivita'  contrattuale  del
Ministero a livello centrale e periferico; 
  l) svolge attivita' di studio finalizzata  al  recepimento  e  alla
predisposizione di atti normativi dell'Unione europea in  materia  di
contratti pubblici; 
  m) cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell'Unione europea
e internazionali in materia di contratti pubblici. 
  3. La Direzione generale Contratti e concessioni costituisce centro
di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza. 
  4. La Direzione generale Contratti e concessioni si articola in due
uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai
sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 23: 
 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 4. 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.