(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 23)
 
                             ARTICOLO 23 
 
   Esclusione della Legalizzazione e Validita' di Atti e Documenti 
 
  Gli atti ed i documenti forniti in conformita' al presente Trattato
non richiedono legalizzazioni,  certificazioni  o  autenticazioni  ed
hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.