Art. 23 Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile - Richieste di documenti e informazioni 1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis: Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
Note all'art. 23: - Si riporta l'articolo 58 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 58 (Richieste di documenti e informazioni). - 1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla autorita' giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale. 2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalita' di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonche' i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonche' informazioni, notizie e relazioni documentate. 2-bis. Il pubblico ministero puo' accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».