Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 58 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                Richieste di documenti e informazioni 
 
  1. All'articolo 58 del codice della  giustizia  contabile  dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis: Il  pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche  mediante
collegamento   telematico   diretto,   alla   sezione   dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.». 
 
          Note all'art. 23: 
 
              - Si riporta l'articolo 58 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 58 (Richieste di documenti e  informazioni).  -
          1. Il  pubblico  ministero  puo'  chiedere  alla  autorita'
          giudiziaria l'invio degli atti  e  dei  documenti  da  essa
          detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto
          investigativo,  anche  nei  confronti  dei  destinatari  di
          richieste istruttorie  del  pubblico  ministero  contabile,
          salvo nulla osta del pubblico ministero penale. 
                2.  Il  pubblico  ministero  dispone,   con   decreto
          motivato contenente anche  i  termini  e  le  modalita'  di
          trasmissione, che le pubbliche  amministrazioni,  gli  enti
          pubblici  ovvero  gli  enti  a  prevalente   partecipazione
          pubblica,  nonche'  i  soggetti  con  essi   contraenti   o
          beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di  bilanci
          pubblici, provvedono ad inviare atti e  documenti  da  essi
          detenuti  in  originale  o  in  copia  autentica,   nonche'
          informazioni, notizie e relazioni documentate. 
                2-bis. Il pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche
          mediante  collegamento  telematico  diretto,  alla  sezione
          dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605.».