Art. 23 
 
Proroga dei certificati di cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del
  decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  emessi  nel  mese  di
  febbraio 2020 
 
  1. I  certificati  previsti  dall'articolo  17-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  emessi  entro  il  29
febbraio 2020, conservano la loro validita' fino al 30 giugno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  17-bis
          del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
                "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in  appalti  e
          subappalti ed estensione del regime del reverse charge  per
          il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) 
                1. - 4. Omissis 
                5. Gli obblighi previsti dal  presente  articolo  non
          trovano applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o
          affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino
          al committente, allegando la  relativa  certificazione,  la
          sussistenza,  nell'ultimo  giorno  del  mese  precedente  a
          quello della scadenza prevista dal comma  2,  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
          in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano  eseguito
          nel corso dei  periodi  d'imposta  cui  si  riferiscono  le
          dichiarazioni dei redditi presentate  nell'ultimo  triennio
          complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per  un
          importo non inferiore al 10 per  cento  dell'ammontare  dei
          ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
                  b) non abbiano iscrizioni a  ruolo  o  accertamenti
          esecutivi o avvisi di addebito affidati agli  agenti  della
          riscossione relativi alle imposte sui redditi,  all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, alle  ritenute  e  ai
          contributi previdenziali  per  importi  superiori  ad  euro
          50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti  e
          siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
          provvedimenti di sospensione. Le  disposizioni  di  cui  al
          periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
          piani  di  rateazione  per  i  quali  non  sia  intervenuta
          decadenza."