Art. 23 
 
 
               Direzione generale Cinema e audiovisivo 
 
  1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni  e
i compiti in materia di attivita' cinematografiche  e  di  produzioni
audiovisive che la legge assegna al Ministero. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo
della  produzione  cinematografica  e  delle  opere  audiovisive,  lo
sviluppo  della  loro  distribuzione  e  diffusione   in   Italia   e
all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo  economico
e  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale; 
    b) ai sensi  della  Convenzione  UNESCO  sulla  protezione  e  la
promozione della diversita' delle espressioni  culturali,  propone  e
attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a
fornire  alle  industrie  culturali  nazionali  autonome  un  accesso
effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione  e  di  distribuzione
delle attivita', dei beni e dei servizi culturali; 
    c) svolge le attivita' amministrative connesse al  riconoscimento
della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni  audiovisive,
della  qualifica  d'essai  dei   film,   nonche'   dell'eleggibilita'
culturale dei film e delle produzioni audiovisive; 
    d) dispone  interventi  finanziari  a  sostegno  delle  attivita'
cinematografiche e degli enti e delle iniziative  per  la  diffusione
della cultura cinematografica; 
    e) svolge le attivita' amministrative connesse al  riconoscimento
delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel  settore
della produzione  audiovisiva  e  svolge  le  connesse  attivita'  di
verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; 
    f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale,
le attivita' di  rilievo  internazionale  concernenti  la  produzione
cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di  competenza
del Ministero in materia di accordi  internazionali  di  coproduzione
cinematografica e audiovisiva; 
    g) svolge le  attivita'  amministrative  connesse  alla  verifica
della classificazione  delle  opere  cinematografiche  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; 
    h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione
delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali  ai
sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, e in  tale  ambito,  raccordandosi  con  la  Direzione  generale
Educazione, ricerca e istituti culturali, cura  i  rapporti  con  gli
altri   Ministeri,   con   particolare   riferimento   al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per quanto  concerne  la  promozione
della formazione, con le Regioni e gli enti locali,  con  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni  pubbliche  e
private; 
    i) svolge, d'intesa  con  la  Direzione  generale  Turismo  e  in
raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private,  attivita'  di
promozione dell'immagine  internazionale,  anche  a  fini  turistici,
dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e,  d'intesa  con  i
Ministeri  e  le  istituzioni   competenti,   attivita'   finalizzate
all'attrazione di investimenti cinematografici e  audiovisivi  esteri
nel territorio italiano; 
    l) svolge  verifiche  amministrative  e  contabili,  ispezioni  e
controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a
vigilanza e sui soggetti  beneficiari  di  contributi  da  parte  del
Ministero; 
    m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in
materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di  vigilanza
sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE); 
    n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di
vigilanza,   su   ogni   soggetto   giuridico   costituito   con   la
partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli  ambiti  di
competenza della Direzione generale. 
  3. Il Direttore generale  partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio
superiore del cinema e dell'audiovisivo. 
  4.  Presso  la  Direzione  generale  opera  l'Osservatorio  per  lo
spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
  5. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  6.  La  Direzione  generale  Cinema  si  articola  in  tre   uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il decreto legislativo 7 dicembre 2017,  n.  203,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2017,  n.
          301; 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53  del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 53 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile
          1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4  maggio
          1985, n. 104: 
              «Art.  5  (Osservatorio   dello   spettacolo).   -   E'
          istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e  programmazione
          del   Ministero   del   turismo   e    dello    spettacolo,
          l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: 
              a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le  notizie
          relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue  diverse
          forme, in Italia e all'estero; 
              b) acquisire tutti gli  elementi  di  conoscenza  sulla
          spesa annua complessiva  in  Italia,  ivi  compresa  quella
          delle regioni e degli enti locali, e all'estero,  destinata
          al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; 
              c) elaborare documenti di raccolta e  analisi  di  tali
          dati e notizie, che consentano di individuare le  linee  di
          tendenza dello spettacolo nel suo complesso e  dei  singoli
          settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. 
              A questi fini, per esigenze  particolari,  il  Ministro
          del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi
          incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero
          complessivo di dieci in ciascun anno, della  collaborazione
          di esperti e di enti pubblici e privati. 
              Le spese per la  dotazione  di  mezzi  e  di  strumenti
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'osservatorio
          dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di  cui  al
          comma precedente, fanno carico al Fondo di cui  all'art.  1
          della presente legge.» 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.